Tratto da: EIUS   

In tema di concorsi pubblici, la previsione nel bando di un termine di conclusione della procedura selettiva mira soltanto ad assicurarne il celere svolgimento, sicché, rivestendo tale termine natura meramente ordinatoria, la sua inosservanza non comporta alcuna invalidità, potendo eventualmente rilevare in sede risarcitoria sotto il profilo del danno da ritardo.

Consiglio di Stato, sezione III, 26 agosto 2025, n. 7107

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