Tratto da: EIUS  

In tema di edilizia e urbanistica, l’ordine di demolizione di un’opera abusiva non dev’essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo [art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»)], costituendo atto sanzionatorio vincolato e non richiedente una specifica valutazione delle sottostanti ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, pur qualora il provvedimento sia adottato a distanza di tempo dalla commissione dell’illecito. ● V. anche, in questa Rivista, inter alia: CdS, ad. plen., sent. n. 9/2017; sez. II, sentt. nn. 6181/2021, 980/2021, 6434/2020, 7535/2019 e 4304/2019; sez. IV, sent. n. 2086/2019; sez. V, sent. n. 3051/2015; sez. VI, sentt. nn. 4640/2025, 5870/2023, 2772/2022 e 2086/2019; sez. VII, sentt. nn. 2429/2023 e 1958/2023; TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. n. 1722/2024; TAR Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 55/2020; TAR Toscana, sez. III, sent. n. 1728/2021.

Consiglio di Stato, sezione VII, 23 luglio 2025, n. 6523

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