Tratto da: Giurisprudenzappalti  

Il regolamento approvato dal Consiglio Comunale può legittimamente demandare alla Giunta l’individuazione del numero delle concessioni e ciò specie per quelle minori, in quanto di durata non superiore al quadriennio e quando non importino impianti di difficile sgombero (secondo la definizione recata dall’art. 36 Cod. nav.).

Questa la decisione Consiglio di Stato, Sez. VII, 21/08/2025, n. 7096:

10.3. I rilievi dell’appellante non sono condivisibili, mentre sono corrette le statuizioni della sentenza impugnata.

10.4. Infatti, come bene evidenziato dalla decisione appellata, in ragione dei presupposti esistenti e, quindi, della circostanza che la concessione di cui si tratta, così come quelle rilasciate nel corso del 2019, erano pervenute a scadenza e non fruivano più di alcun rinnovo sulla base della Legge 145/2018 e delle successive disposizioni citate, il Comune ha proceduto a rideterminare il numero delle concessioni rilasciabili, già con la delibera di Giunta n. 9 dell’11 gennaio 2023, che era stata emanata sulla base del precedente Regolamento del 25 maggio 2020 e che non è stata impugnata dall’attuale appellante.

10.5. La sentenza di primo grado ha dunque correttamente respinto i motivi aggiunti.

Infatti, quanto all’asserita illegittimità della disposizione regolamentare impugnata, che a dire dell’appellante avrebbe esautorato i poteri del Consiglio comunale di stabilire il numero e la durata delle concessioni di specchio acqueo, deve innanzitutto convenirsi con il primo giudice sul fatto che il Comune ha rideterminato il numero delle concessioni già con la precedente delibera n. 9 dell’11 gennaio 2023, che era stata emanata sulla base del previgente Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 25 maggio 2020 (che ugualmente demandava alla Giunta comunale il potere di stabilire il numero e la durata delle concessioni di specchio acqueo per il noleggio di natanti).

10.6. Tali provvedimenti non sono stati impugnati dalla ricorrente, ma, anche a prescindere da detta circostanza (che come rilevato dal primo giudice non potrebbe che comportare l’inammissibilità della censura), resta il fatto che è in effetti insussistente la dedotta violazione dell’art. 42 comma 2 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

Detta disposizione attribuisce ai Consigli comunali il potere di emanare i Regolamenti fondamentali di indirizzo politico amministrativo dell’Ente, tra i quali rientrano espressamente anche quelli in materia di concessioni.

Infatti, l’art. 42 comma 2 alla lett. ‘l’dispone specificamente che il Consiglio Comunale ha competenza sugli ‘…acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta’.

Ciò non esclude, tuttavia, che il regolamento possa legittimamente demandare alla Giunta l’individuazione del numero delle concessioni e ciò specie per quelle minori, in quanto di durata non superiore al quadriennio e quando non importino impianti di difficile sgombero (secondo la definizione recata dall’art. 36 Cod. nav.).

È evidente che una competenza esclusiva del Consiglio a disciplinare il numero e la durata delle concessioni potrebbe essere rinvenuta solo ove queste ultime, come dispone la legge, non siano state espressamente disciplinate in un atto fondamentale, come invece è avvenuto nel caso di specie, stante la vigenza della norma regolamentare.

Nel caso di specie non vi è stata dunque alcuna esautorazione dei poteri del Consiglio, essendo stato attuato quanto previsto nella norma regolamentare, che ha demandato alla Giunta di determinare numero e durata delle concessioni di specchio acqueo per tutto il territorio comunale.

 

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