Tratto da: EIUS
A norma dell’art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 («Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»), sono sottoposte a vincolo paesaggistico le aree presenti all’interno delle fasce ricomprese nei 150 metri adiacenti ai fiumi, ai torrenti e ai corsi d’acqua, da computare tenendo conto dei piedi degli argini e delle sponde, incluse le aree sopraelevate.