Tratto da: EIUS  

Sono incostituzionali – per violazione degli artt. 3, 41, 42, 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli artt. 16 e 17 CDFUE – l’art. 7, comma 3-quater, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158 («Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute»), convertito, con modificazioni, nella l. 8 novembre 2012, n. 189, che vieta «la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità»; e l’art. 1, comma 923, primo periodo, della l. 28 dicembre 2015, n. 208 [«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»], là dove prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione del predetto divieto.

Corte costituzionale, 10 luglio 2025, n. 104

Torna in alto