Tratto da: Giurisprudenzappalti
Secondo il Collegio, l’effetto derivante dal combinato disposto degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36 del 2023 “è quello di vietare un ribasso per così dire “diretto” dei costi della manodopera (nel senso che la stima dei costi di manodopera richiesta in sede di formulazione dell’offerta economica non integra quest’ultima) e di consentire, attraverso l’indicazione di un costo inferiore (che può essere giustificato da una maggiore efficienza aziendale e/o dalla circostanza che il concorrente benefici di particolari agevolazioni etc. …), una sorta di ribasso “indiretto” da assoggettare a verifica“.
A sostegno dell’assunto il Collegio richiama l’ambigua pronuncia del Consiglio di Stato (sez. V, 19 novembre 2024, n. 9254), invero sovente richiamata anche dai sostenitori dell’opposto orientamento