Tratto da Giurisprudenzappalti 

Un bando di gara prevede come requisito tecnico la “pregressa esperienza diretta, almeno triennale anche non continuativa negli ultimi dieci anni, nella gestione di stabilimenti balneari”.

Cosa significa almeno triennale?

Secondo il T.A.R. Sicilia, V, 25 giugno 2025, n. 1412, “nella gestione degli stabilimenti balneari, l’arco temporale di riferimento va dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno, come statuito dall’art. 2 comma 1 lett. e) della D. L.gs. 30/5/2008 n. 116 e dal DDG dell’Assessorato regionale alla Salute n. 323 del 21/3/2025“, e pertanto “per “anno” di gestione si intende la durata di una stagione balneare standard“.

Per ali ragioni il Collegio a rilevato:

“- che l’esperienza triennale elevata a requisito va intesa come completa, in grado cioè di coprire l’intero periodo considerato (dall’1/5 al 30/9 di ogni anno);

– che, ragionando a contrario, non si potrebbe rinvenire alcun riferimento preciso sull’estensione temporale minima, e pertanto si potrebbe valorizzare qualsiasi gestione parziale o intermittente;

– che, in altri termini, accettare anche un periodo inferiore (ad es. bimestrale, trimestrale o quadrimestrale) significherebbe ammettere una decisione arbitraria, disancorata da qualsiasi parametro oggettivo;

– che in definitiva, alla luce dell’univoca prescrizione della lex specialis, l’unica interpretazione possibile è quella che esige il requisito “pieno”;

Considerato:

– che la prima delle tre stagioni presso la struttura di Capaci è iniziata per il controinteressato il 9/6/2022, data di sottoscrizione del contratto di concessione con il Comune;

– che pertanto non può dirsi maturato il requisito della “stagione completa”, ma solo di una frazione di essa;

– che l’affermata presa di possesso dei luoghi in data anteriore non è suscettibile di apprezzamento, ove non avallata da atti formali che abbiano legittimato un’esecuzione anticipata;

– che non persuade neppure la prassi, rappresentata dai legali delle parti resistenti in Camera di consiglio, di un concreto inizio di stagione balneare differenziato per ciascun Comune e posticipato alla seconda metà di giugno, se non altro perché l’attività di sistemazione dell’area e di predisposizione delle strutture (cabine, ombrelloni, chioschi) precede necessariamente la data di apertura agli utenti della spiaggia e dei suoi servizi;

– che, di conseguenza, la contro interessata non era in possesso del requisito prescritto (esperienza almeno triennale) e non poteva essere ammessa al confronto comparativo”.

 

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