Tratto da: Giurisprudenzappalti  

Autore: Elvis Cavalleri 

Come noto, ai sensi dell’art. 7, c. 2 del d.lgs. 201/2022, ed in relazione ai servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.

Come parimenti noto, ai sensi del successivo art. 8 della medesima norma, in relazione ai servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete per i quali non opera un’autorità di regolazione, gli schemi di bandi di gara e gli schemi di contratti tipo sono predisposti dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

Pochi giorni or sono (06/06/2025) il MIMIT ha pubblicato il decreto il decreto direttoriale 16 maggio 2025 recante “Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell’art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022“, con il quale ha approvato il bando tipo e lo schema di contratto tipo per i SPL non a rete.

Ci si concentrerà qui su una (sommaria) analisi bando tipo, ove nelle premesse (recte: nella definizione dell’ambito di applicazione) si legge quanto segue:

Il presente Disciplinare tipo, doverosamente modellato sul disciplinare-tipo di ANAC, si applica alle procedure aventi ad oggetto l’affidamento di servizi pubblici locali di interesse generale non a rete, ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 201/2022; eventuali modifiche, che si rendessero necessarie in relazione alle diverse tipologie di servizio, dovranno comunque essere compatibili con le prescrizioni, di cui al d.lgs. 201/2022, per l’affidamento dei servizi pubblici locali non a rete.

Il presente schema recepisce la normativa vigente e, in particolare, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, così come integrato e modificato dal d.lgs. 209/2024“.

Bene, verrebbe da dire: il MIMT ha redatto un bando tipo ufficiale aggiornato al d.lgs. 209/2024 prima dell’ANAC (il cui bando tipo è stato posto in consultazione ma ad oggi non ancora emanato).

Da una rapida lettura dell’atto, tuttavia, l’entusiasmo è presto sopito: il MIMT ha modellato il proprio bando sul disciplinare-tipo di ANAC vigente, senza epperò considerare che esso non è affatto aggiornato al d.lgs. 209/2024.

Basta scorrere velocemente gli articoli per avvedersene. Tra gli altri:

ART. 3

Non contempla la fattispecie di cui al comma 2-bis aggiunto dal Correttivo all’art. 11 del Codice. Inoltre la celeberrima questione sullo scorporo della manodopera, pur se non toccata dal Correttivo, riporta le medesime diciture del vecchio bando tipo, nonostante l’ANAC, nella versione in consultazione, sia corsa ai ripari per rimediare ai problemi applicativi che la previgente formulazione aveva generato.

ART. 4.2

Contempla una revisione prezzi fondata sull’indicatore FOI, obliterando del tutto il complesso meccanismo per la selezione degli indicatori introdotta con il correttivo nell’art. 60 del Codice (i.e. il novello allegato II.2-bis).

ART. 6

Tra le cause di esclusione si rinvengono ancora quelle relative alle procedure riservate ai sensi dell’articolo 61 del codice, quando, come noto, il Correttivo ha espunto dall’art. 61 medesimo il riferimento all’allegato II.3, ora richiamato nell’art. 57. L’errore è quindi duplice.

ART. 7.2

Per i requisiti di capacità economico-finanziaria vi è ancora il riferimento al triennio, quando il Correttivo ha novellato l’art. 100 del Codice, sostituendo il riferimento al triennio con il riferimento ai migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti.

ART. 7.3

Per i requisiti di capacità tecnico professionale vi è ancora il riferimento al triennio, quando il Correttivo ha novellato l’art. 100 del Codice, sostituendo il riferimento agli ultimi tre anni con il riferimento agli ultimi dieci anni.

ART. 8

Si rinviene ancora la disposizione secondo cui “Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti”, quanto il Correttivo ha sul punto modificato l’art. 104 introducendo una “clausola di salvezza”.

ART. 9

Non vi è alcun riferimento alla modifica apportata dal Correttivo all’art. 119 del Codice, e quindi al nuovo obbligo di subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare.

ART. 10

Si reitera l’errore già analizzato nell’art. 6 in ordine alle gare riservate, stavolta in punto di condizioni di esecuzione (i.e. obblighi assunzionali e dichiarativi).

ART. 11

Non aggiornato alle modifiche apportate dal Correttivo all’art. 106 del Codice in punto di garanzie provvisorie.

ART. 26

E’ ancora previsto il vecchio periodo di stand still pari a 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, quando detto termine è stato portato dal correttivo a 32 giorni (cfr. l’art. 18 del Codice).

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Questi (ed i numerosi altri) errori lasciano attoniti, considerato che il Correttivo è in vigore da ormai quasi sei mesi!.

Pur affermando che lo “schema recepisce la normativa vigente e, in particolare, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, così come integrato e modificato dal d.lgs. 209/2024“, invero, ed il fatto è ironico, trascrivendo l’analoga dicitura contenuta nell’incipit al bando tipo ANAC in consultazione, è irrefutabile il fatto che il MIMIT non abbia invece recepito nel proprio bando alcuna delle modifiche apportate da detto decreto legislativo.

Con buona pace dell’intento di semplificazione sotteso all’adozione dei bandi tipo…

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