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I presupposti che consentono il legittimo esercizio del potere di ordinanza ex art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»), sono la contingibilità, ossia l’inesistenza di rimedi tipici e nominati per fronteggiare efficacemente la situazione di pericolo ovvero l’inadeguatezza di quelli esistenti, l’urgenza, consistente nella indifferibilità dell’intervento, e la natura pubblica dell’interesse da salvaguardare; mentre il fatto che detta situazione sia risalente nel tempo non inficia di per sé il provvedimento, essendo sufficiente che essa perduri al momento dell’emanazione dello stesso (fattispecie riguardante lo sgombero di un edificio condominiale inagibile). ► V. anche CdS, sez. II, sent. n. 5150/2019, e sez. V, sent. n. 4335/2025, entrambe in questa Rivista.