Tratto da: Eius  

In tema di responsabilità amministrativa, il comma 1-bis dell’art. 445 c.p.p., introdotto dall’art. 25, comma 1, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 («Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»), là dove esclude (secondo periodo) che la sentenza di “patteggiamento” (art. 444 c.p.p.) con la quale non sono irrogate pene accessorie equivalga, ai fini dell’applicazione di leggi diverse da quelle penali, a una sentenza di condanna, ha implicitamente abrogato l’art. 3, comma 7, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 («Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»), che equipara le predette sentenze agli effetti della inconferibilità di incarichi a chi abbia commesso reati contro la pubblica amministrazione. ► V. anche Corte dei conti, s.g. Lombardia, sent. n. 31/2024, e s.g. Campania, sent. n. 409/2023, entrambe in questa Rivista.

Corte dei conti, s.g. Abruzzo, 30 aprile 2025, n. 49

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