Tratto da: leautonomie.it

di Salvio Biancardi

Nel caso di risoluzione contrattuale, lo scorrimento della graduatoria è un adempimento obbligatorio se il RUP non decide di modificare i parametri della prestazione da appaltare, procedendo alla riedizione della procedura.

Infatti, l’art. 124 del codice depone in tal senso. Lo ha precisato il T.A.R. Lazio, sez. III-quater, nella sentenza 7608/2025.

Il caso trattato

Nel caso trattato la ricorrente, dopo aver subito la risoluzione del contratto, avente ad oggetto servizi di ricerche di mercato, a causa di inadempimento, impugnava la risoluzione, ma anche il provvedimento con il quale l’appalto era stato aggiudicato alla seconda classificata.

La disciplina recata dall’art. 124 del codice

Ai sensi dell’articolo 124 del d.lgs n. 36/2023, in casi tassativamente indicati (tra i quali figura la risoluzione del contratto), le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Le indicazioni dei giudici

I giudici hanno puntualizzato che lo scorrimento della graduatoria, ai fini della prosecuzione del servizio dopo la risoluzione del contratto di appalto, è frutto, pertanto, dell’esercizio di un potere della stazione appaltante (che intenda, appunto, proseguire nel medesimo contratto) del tutto vincolato, residuando, secondo la giurisprudenza, in capo al quest’ultima, la sola scelta discrezionale (e preventiva) di rivalutare le proprie esigenze e conseguentemente di modificare il precedente contratto, tenendo conto di eventuali esigenze sopravvenute per il mutamento di situazioni di fatto, una volta che sia cessato il rapporto contrattuale instaurato a seguito della procedura concorsuale già conclusa (Cons. St., sez. V, 3 agosto 2023, n. 7520).

Se invece, come nel caso di specie, la stazione appaltante opti per la prosecuzione del servizio, lo scorrimento integra l’unica via prescritta dal legislatore.

In altri termini, la possibilità per il RUP di non dare corso allo scorrimento della graduatoria (se esistente) è possibile solo qualora opti per la riedizione della procedura, qualora abbia deciso di modificare i contenuti della prestazione da appaltare; diversamente, non può che dare corso allo scorrimento della graduatoria.

Ne discende che, anche per effetto della assenza dell’articolazione di vizi diretti dell’aggiudicazione gravata, la cui illegittimità risultava dedotta dalla società ricorrente solo in via derivata dalla illegittimità della subita risoluzione, la ridetta aggiudicazione non poteva che essere confermata nella sua legittimità, poichè disposta in puntuale applicazione a quanto prescritto dal citato articolo 124 del codice dei contratti.

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