di Nicola Niglio
La recente sentenza de 6 maggio 2025, n. 3863 del Consiglio di Stato, Sez, VII, riguarda i bandi di concorso, l’interpretazione delle clausole e principio generale della sanabilità delle mere irregolarità.
La suindicata sentenza afferma che, in materia di bandi di concorso, la carenza della sottoscrizione della domanda si ritiene sanabile purché la stessa sia riconducibile al concorrente affinché si escluda l’assoluta incertezza sulla provenienza.
La clausola del bando che preveda che la domanda di partecipazione priva della sottoscrizione dell’aspirante si considera non presentata non è proporzionata se interpretata nel senso che la carenza in questione comporta l’automatica esclusione dal concorso senza mai consentire il soccorso istruttorio.
Quindi, da un lato il bando di gara è illegittimo, per manifesta irragionevolezza, sproporzione e violazione del principio di ampia partecipazione, dall’altro è illegittima la clausola immediatamente espulsiva ove interpretata nel senso di escludere a priori la regolarizzazione e la integrazione documentale, in difformità dal principio generale della sanabilità delle mere irregolarità. Pertanto, l’Amministrazione quando rileva un vizio formale o la carenza di un documento deve attivare il soccorso istruttorio per consentire al concorrente di emendare il vizio, essendo illegittimo escludere sic et simpliciter un candidato sulla base di un mero vizio formale.