Tratto da: EIUS
In tema di processo amministrativo, è inammissibile il reclamo avverso gli atti del commissario ad acta esperito da soggetti che non siano stati parti del giudizio culminato nella sentenza ottemperanda, né abbiano proposto opposizione di terzo contro la stessa, dovendo essi impugnarli col rito ordinario (art. 114, comma 6, c.p.a.).