Tratto da: Giurisprudenzappalti
L’applicazione del principio di equivalenza nella fase di valutazione e di assegnazione dei punteggi è espressione di discrezionalità tecnica dell’Organo valutativo, in relazione alla tipologia delle prestazioni e sulla base di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità.
Senza dover ricorrere ad una “caccia all’errore” non ammessa dalla giurisprudenza amministrativa.
Questo quanto ribadito da Tar Piemonte, Sez. I, 06/05/2025, n. 741 che respinge il ricorso:
L’inadeguatezza dei veicoli a due direzioni di marcia, o del veicolo indicato come alternativo,
della ditta -OMISSIS- indicati nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria non preclude il corretto approvvigionamento dei materiali, che può avvenire mediante le motocarriole previste, e risulta possibile reperire sul mercato veicoli elettrici alternativi di dimensioni adeguate.
Come si può desumere da questa lunga rassegna di osservazioni che hanno solamente una coloritura giuridico, ma molto di tecnico, non si può che confermare la correttezza dell’aggiudicazione di questa complessa serie di interventi di impermeabilizzazione e consolidamento strutturale delle opere idriche insistenti sul torrente Guarabione e l’incertezza che potrebbe forse adombrarsi nell’esame del primo profilo del quarto motivo di ricorso da ultimo affrontato non può certo portare ad una non conformità dell’offerta espressa al tempo dalla controinteressata.
La soluzione è reperibile con immediatezza facendo richiamo al principio dell’equivalenza che permea l’aggiudicazione degli appalti pubblici. Come da pacifica giurisprudenza “Il principio di equivalenza permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica, in quanto la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d’iniziativa economica e, dall’altro, al principio euro-unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità; il principio di equivalenza è, dunque, finalizzato ad evitare una irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l’ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta” (Cons. Stato, III, 30 agosto 2022 n. 7558).
È evidente che diversa decisione porterebbe la tutela a divenire quella caccia all’errore che non è ammessa dalla giurisprudenza amministrativa.
Per tutte queste considerazioni il ricorso deve essere respinto.