di Luigi Oliveri
Alcuni emendamenti al disegno di legge di conversione del d.l. 25/2025 cercando di rendere razionale, comprensibile ed applicabile quel che il nuovo testo dell’articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs 165/2001 non è.
Si prevede che le facoltà assunzionali sulle quali intervenire siano quelle “impegnate in ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui il piano assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o superiore a 10 unità di personale”.
C’è l’intento di limitare la portata della norma (ma, perché non abolirla e così si fa prima?), ma lasciando ancora troppi margini di incertezza.
Resta ancora il mistero se il 15% si applichi al valore finanziario delle facoltà assunzionali, (ottenuto dal rapporto tra spesa di personale e media triennale delle entrate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità), oppure al numero delle assunzioni che si potrebbero attivare, utilizzando il valore finanziario ricavato.
Un 15% solo finanziario rende difficile applicare la mobilità, se si vuole restare entro la soglia minima del 15%. Per esempio, si immagini un ente che preveda di assumere 10 dipendenti in un anno, con un costo medio di 30.000 euro l’anno, per un totale di 300.000 euro. Il 15% di 300.000 dà 45.000 euro. Dunque, quell’ente avrebbe la possibilità di acquisire per mobilità un solo dipendente a tempo pieno; ne potrebbe acquisire un altro, ma solo a tempo parziale 50%. Una limitazione molto evidente all’autonomia organizzativa, a meno che tale ente:
- attivi una mobilità riservata a personale che provenga con contratti a tempo parziale da altri enti ai quali poi si ampli il rapporto in tempo pieno, acquisendo la manifestazione della disponibilità alla trasformazione del regime orario;
- oppure, bandisca la mobilità per dipendenti che a tempo pieno si candidino, siano assunti per mobilità a tempo parziale, per poi ottenere la di nuovo la trasformazione a tempo pieno, acquisendo anche in questo caso la manifestazione della disponibilità alla trasformazione del regime orario;
- destini a mobilità due posti a tempo pieno e, quindi, finanziare la mobilità non con 45.000 euro, ma 60.000, così da evitare in particolare i molti problemi connessi all’assunzione per mobilità finanziata con soli 15.000 euro.
Del resto, la percentuale di riserva a mobilità deve essere “non inferiore” al 15% delle facoltà assunzionali, sicchè è ammesso fissare percentuali superiori, specie se questo risulti necessario a far tornare i conti e permettere assunzioni utili alla copertura dei fabbisogni.