Tratto da: leautonomie.it

di Matteo Barbero

Nuova puntata in arrivo per la telenovela della tassazione delle superfici dove si producono rifiuti speciali smaltiti autonomamente.

Il decreto attuativo della riforma fiscale per i tributi locali (in corso di approvazione) cancella l’esenzione piena e prevede un pagamento forfetario pari al 40% ( e non più al 20% come nelle prime bozze) della quota fissa della tariffa. Tale disciplina, che include anche i magazzini, sembra valere per le “superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali”.

La formulazione è la stessa dell’articolo 1, comma 649, della L. 147/2013, laddove stabilisce l’esclusione dalla superficie tassabile di quella in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento provvede, a sua cura e spese, il produttore.

Sull’interpretazione di tale norma, si è registrato un diluvio di pronunce, di merito e di legittimità. Da ultimo, la Cassazione ha precisato che tale previsione non riconduce la causa di esclusione alla produzione esclusiva e totalizzante di rifiuti speciali, bensì alle sue caratteristiche di continuità e prevalenza. Sicché è ben possibile, sulla base della valutazione del giudice tributario, che pur nel caso in cui il locale sia frequentato da parte di alcuni dipendenti e clienti, la continuità spetti ai rifiuti speciali, con una produzione pressoché esclusiva degli stessi a fronte di un modesto accesso fisico della clientela.

La stessa Cassazione ha precisato che comunque resta dovuta la quota fissa, essendo irrazionale e, forse finanche costituzionalmente illegittima, una esenzione totale dal pagamento della Tari dei soggetti che, comunque, fruiscono del relativo servizio.

Ora vedremo l’impatto della nuova disposizione, che ricade su un contenzioso molto ampio, con evidenti problematiche anche in termini di diritto transitorio.  

 

 

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