Tratto da: Giurisprudenzappalti
Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 54 del D. Lgs. n. 36/2023, ritenendo che detta norma imponga l’obbligo alle stazioni appaltanti di procedere, per le gare sottosoglia da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, con l’esclusione automatica delle offerte anomale e l’aggiudicazione quindi in favore della migliore offerta non anomala.”
Detto obbligo, a detta del ricorrente, eterointegrerebbe il bando di gara che non lo dovesse prevedere esplicitamente.
T.A.R. Lazio, II-bis, 01 aprile 2025, n. 6479 ritiene infondato il ricorso, sulla base di (inespressi) richiami alla relazione illustrativa al Codice redatta dal Consiglio di Stato..
Secondo il Collegio, diversamente da quanto prevedeva il Decreto-Legge n. 76/2020, c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito nella Legge n. 120/2020, “nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, l’esclusione automatica di un’offerta sospetta di anomalia deve essere espressamente prevista nella lex specialis di gara (analogamente a quanto previsto dall’art. 97, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016), atteso che l’articolo 54 deroga esplicitamente all’articolo 110, stesso decreto, dedicato al procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse.
Ne discende, pertanto, che l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse può essere legittimamente disposta dalla S.A. solo ove sia espressamente prevista, nella lex specialis di gara, la clausola contemplante tale esclusione.
Quindi non è la norma di cui all’art. 54 del D. Lgs. n. 36/2023 a derogare direttamente ed esplicitamente all’articolo 110, dello stesso decreto, limitandosi essa, invece, a stabilire che, in caso di appalti di lavori o di servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza euro-unitaria non aventi un interesse transfrontaliero certo e aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, “le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 110, prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica”, per l’ipotesi di ammissione alla gara di almeno cinque offerte, ed ivi indicando altresì il metodo di individuazione delle offerte anomale“.