Tratto da: EIUS  

In tema di edilizia e urbanistica: 1) ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)»], l’obbligo di rimuovere l’opera abusiva grava non solo sul responsabile dell’illecito, ma anche sul proprietario dell’area in cui detta opera è sita, salvo che questo dimostri di non avere la disponibilità del terreno e di aver intrapreso iniziative idonee a costringere esso responsabile a ripristinare lo stato dei luoghi; 2) l’omessa o imprecisa indicazione dell’area che sarà acquisita di diritto al patrimonio comunale non determina l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, essendo tale indicazione necessaria ai fini della distinta misura sanzionatoria dell’acquisizione. ► V. anche, in questa Rivista, ex plurimis: CdS, ad. plen., sentt. nn. 16/2023 e 9/2017; sez. II, sentt. nn. 7828/2024, 6181/2021 e 980/2021; sez. VII, sentt. nn. 5748/2023 e 237/2023; TAR Campania, sez. II, sent. n. 8153/2022; TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. n. 1722/2024.

TAR Toscana, sezione III, 12 marzo 2025, n. 464

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