tratto da leautonomie.asmel.eu.it

di Salvio Biancardi

Anche al lotto sotto soglia, in una gara sopra soglia divisa in lotti, si applica lo stand still period. Lo ha chiarito il MIT nel parere n. 3120 del 2025.

Il caso oggetto di chiarimento

Una Stazione Appaltante aveva posto al Ministero dei trasporti un quesito, afferente una procedura di gara sopra-soglia suddivisa in quattro lotti, dove, l’importo di aggiudicazione di uno dei lotti (e quindi del relativo contratto) era risultato inferiore alla soglia di rilevanza europea.

L’Amministrazione chiedeva di chiarire se fosse stato possibile, per questo lotto, applicare la previsione di cui all’art. 18, comma 3, lettera d) del d.lgs. 36/2023 e, quindi, stipulare senza rispettare il termine dilatorio di trentacinque giorni (oggi divenuti, a seguito della riforma introdotta dal “decreto correttivo” – dlgs. n. 209/2024 – 32 giorni).

Oppure, se il rimando fatto dalla richiamata disposizione all’art. 55, comma 2, impedisse di estendere la portata applicativa ad un contratto che, pur essendo d’importo sotto-soglia, veniva aggiudicato nell’ambito di una procedura sopra-soglia.

La disciplina dello stand still

Come si ricorderà la finalità della norma che impone l’obbligo di attendere un certo arco temporale (oggi 32 gioirni) prima della stipula del contratto, è quella di garantire la piena tutela giurisdizionale degli operatori economici coinvolti nella procedura di gara, onde evitare che le loro ragioni possano essere frustrate dalla stipula del contratto di appalto conseguente all’aggiudicazione ritenuta viziata.

La disposizione ha un’origine che si colloca nell’ambito della disciplina comunitaria, la quale impone agli Stati membri dell’Unione Europea standard minimi di garanzia sostanziale e processuale.

L’istituto giuridico è attualmente disciplinato dall’art. 18, co. 3 del d.lgs. 36/2023 che prevede che il contratto non possa essere stipulato prima di trentadue giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

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