di Nicola Niglio
La recente sentenza del 14 marzo 2025, n. 106 del TAR Emilia Romagna – Parma , Sez. I, riguarda la legittimità o meno degli atti di riorganizzazione dei Servizi e degli Uffici e di approvazione della revisione della macrostruttura e del funzionigramma del Comune, nella parte in cui sopprimono, sostanzialmente, la dirigenza professionale dell’Avvocatura comunale, la sostituiscono con una dirigenza amministrativa e introducono una “EQ” -posizione di Elevata Qualificazione- con specifica funzione di “Coordinatore Avvocato”.
La suindicata sentenza ha affermato che sono illegittimi gli atti con i quali il Comune, in sede di approvazione della revisione della macrostruttura e del funzionigramma dell’Ente, ha disposto, tra l’altro, la sostanziale soppressione della dirigenza professionale dell’Avvocatura comunale, la sua sostituzione con una dirigenza amministrativa e l’introduzione di una “EQ” (posizione di Elevata Qualificazione) con specifica funzione di «Coordinatore Avvocato»; l’idoneità della posizione di “EQ” allo svolgimento delle funzioni apicali dell’Avvocatura civica nel rispetto della Legge professionale è in concreto esclusa, oltre che dalle norme di legge che presidiano in generale la funzione dirigenziale (D.Lgs. n. 165/2001, T.U.E.L.) e da quella professionale nello specifico (art. 23 Legge n. 247/2012), anche dalle norme regolamentari dell’Ente (Regolamento di organizzazione del Comune), dal funzionigramma dell’ufficio, dal Regolamento dell’Avvocatura e dal PIAO 2024-2026 (pure nella sua ultima versione), sia dai concreti atti di esercizio di dette attribuzioni e funzioni e dall’incarico EQ “Avvocato coordinatore”.
Le funzioni apicali di una struttura (comunque denominata) come l’Avvocatura comunale, una volta costituita ai sensi della Legge professionale, non possono che essere dirigenziali e le funzioni dirigenziali svolte da titolari di incarichi di “EQ” all’interno dell’Ente sono tali solo in forza di delega, temporanea e specifica, di alcune attribuzioni, mentre non esiste alcun’altra “EQ”, oltre alla EQ “Avvocato coordinatore”, che eserciti a titolo proprio funzioni sostanzialmente dirigenziali in assenza di delega e senza riferibilità ad alcun dirigente delegante; questo perché l’esistenza di una “EQ” presuppone necessariamente un dirigente che ne attribuisca l’incarico e per tale ragione la nomina dell’Avvocato è illegittima anche in ragione del fatto che essa è stata emessa dal Sindaco e non da un Dirigente.