Tratto da: Eius
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, comma 4, e 128, commi 3 e 8, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), per l’affidamento e l’esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia europea, l’Amministrazione può derogare al principio generale di rotazione al fine di «garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti», sempreché la deroga sia adeguatamente motivata.