Tratto da: EIUS
In tema di processo amministrativo, il ricorso previsto dall’art. 112, comma 5, c.p.a. (c.d. ottemperanza di chiarimenti) può essere proposto soltanto dal soggetto tenuto a eseguire la decisione giurisdizionale, ovverosia dalla parte risultata soccombente nel giudizio di cognizione (Pubblica Amministrazione o privato) oppure dal commissario ad acta. ► V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. V, sentt. nn. 5971/2023 e 4267/2019; sez. VII, sent. n. 7742/2023; TAR Veneto, sez. II, sent. n. 1659/2024.