Tratto da: Eius
Ai fini dell’art. 9, comma 1, lett. f), della l. 5 febbraio 1992, n. 91 («Nuove norme sulla cittadinanza»), là dove si prevede che la cittadinanza italiana può essere concessa «allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica», la nozione di residenza legale dev’essere intesa come «luogo in cui la persona ha la dimora abituale», giusta l’art. 43, comma 2, c.c., sicché la relativa prova può essere fornita anche con mezzi diversi dal certificato anagrafico.