Tratto da: EIUS 

Gli artt. 108 e 288, quarto comma, TFUE, 16 e 31 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE], nonché 41 e 47 CDFUE, devono essere interpretati nel senso che, nel caso in cui una decisione della Commissione europea ordini il recupero di un aiuto di Stato presso un beneficiario da essa identificato, essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale le autorità nazionali competenti, nell’ambito del loro compito di esecuzione di tale decisione, possono ordinare il recupero di tale aiuto presso un’altra impresa in ragione dell’esistenza di una continuità economica tra quest’ultima e il beneficiario dell’aiuto identificato in detta decisione (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal TAR Campania).

Corte di giustizia UE, decima sezione, 16 gennaio 2025

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