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Tratto da: EIUS 

In tema di accesso ai documenti amministrativi, è inammissibile l’istanza ostensiva presentata dal difensore del soggetto interessato, ove non sottoscritta anche da quest’ultimo né corredata da procura al difensore stesso [artt. 5, comma 2, e 6, comma 3, d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 («Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»)].

TAR Lombardia, Brescia, sezione I, 30 dicembre 2024, n. 1053

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