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Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalti di lavori e servizi – Codice degli appalti pubblici – Aggiudicazione – Criterio del prezzo più basso – Soglia di anomalia – Offerte anomale – Esclusione automatica

In caso di appalto da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, il sistema di esclusione automatica delle offerte anomale di cui al metodo A dell’allegato II.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici) va interpretato nel senso che deve essere escluso l’operatore economico che abbia offerto un ribasso pari o superiore (e non solo superiore) alla soglia di anomalia, in continuità con l’analoga previsione contenuta nel previgente codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). (1).
 

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalti di lavori e servizi – Codice degli appalti pubblici – Aggiudicazione – Criterio del prezzo più basso – Soglia di anomalia – Arrotondamento – Troncamento

L’utilizzo di tecniche di arrotondamento o troncamento dei decimali nella fase di calcolo della soglia di anomalia costituisce una deviazione dalle regole matematiche da applicare in via automatica e può falsare il risultato finale, pertanto la stazione appaltante vi può ricorrere solo se ciò sia espressamente previsto dalla lex specialis di gara. Ne consegue che, ove il bando stabilisca quanti decimali indicare nella formulazione dell’offerta economica ma non rechi analoga disposizione per ciò che attiene alla fase di calcolo della soglia di anomalia, la stazione appaltante non può applicare analogicamente la regola dettata per la formulazione dell’offerta al calcolo della soglia. (2).
In motivazione la sezione ha precisato che l’assenza di una previsione espressa nella legge di gara non dà luogo ad una lacuna che consente di ricorrere all’analogia in quanto il giudizio di anomalia risponde ad esigenze (eliminazione di offerte che appaiano, in base ad un confronto comparativo con la media delle altre, economicamente ed imprenditorialmente insostenibili) ed è retto da criteri (individuazione, normativamente indirizzata, di una soglia di valore al di sotto della quale si apre l’area della potenziale anomalia economica) diversi da quelli che presiedono alla selezione comparativa dei concorrenti in base al (mero) confronto algebrico fra le rispettive offerte (Cons. Stato, sez. V, 30 agosto 2022, n. 7567).

(1) Conformi: T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. III, 12 settembre 2024, n. 3010; sez. VII, 1 luglio 2024, n. 5780; T.a.r. per il Piemonte, sez. I, 15 maggio 2024, n. 514; T.a.r. per la Toscana, sez. I, 24 maggio 2024, n. 628; T.a.r. per la Puglia, sez. I, 10 giugno 2024, n. 731.

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 1 dicembre 2021, n. 8021; T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 13 ottobre 2020, n. 2593; T.a.r. per la Calabria, sez. I, 27 ottobre 2020, n. 1699; T.a.r. per la Lombardia, sez. IV, 2 dicembre 2020, n. 2358.

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