Tratto da: Biblus  Acca  

Il TAR Sicilia, con la sentenza n. 3966 del 2 dicembre 2024, ha accolto il ricorso di un operatore economico contro l’annullamento di una gara e la successiva aggiudicazione effettuata tramite la riedizione della procedura. La vicenda riguardava una procedura aperta disciplinata dall’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, in cui la S.A. aveva:

  • annullato l’aggiudicazione iniziale in favore dell’impresa prima classificata;
  • disposto lo scorrimento della graduatoria, giudicando inammissibile l’offerta della seconda classificata e non conveniente quella della terza, che aveva poi presentato ricorso;
  • annullato l’intera procedura e indetto una nuova gara, aggiudicando l’appalto ad un altro operatore.

Secondo la ricorrente, la decisione della S.A. di non aggiudicare l’appalto era stata adottata oltre i termini previsti dall’articolo 108 del Codice dei Contratti (30 giorni) e priva di adeguata motivazione, nonostante l’offerta presentata fosse in linea con l’importo a base d’asta.

La decisione del TAR Catania

Il TAR Catania ha accolto le ragioni del ricorrente, dichiarando illegittima la revoca, sottolineando che l’articolo 108 del D.Lgs. 36/2023 impone un termine perentorio di 30 giorni per decidere di non procedere all’aggiudicazione, termine non rinnovabile in caso di scorrimento della graduatoria. Considerato che l’Amministrazione aveva tardato oltre 3 mesi nel prendere la decisione di non aggiudicare, violava il limite temporale imposto dalla legge, oltre al fatto che avrebbe dovuto fornire motivazioni precise e dettagliate sulla presunta non convenienza economica, tenendo in considerazione il ribasso proposto.

Il TAR ha inoltre richiamato il principio del risultato sancito dall’articolo 1 del D.Lgs. 36/2023, secondo cui l’azione amministrativa deve mirare alla stipulazione del contratto nel modo più rapido e corretto possibile, a meno che non vi siano motivi reali che impediscano il raggiungimento dell’obiettivo. La condotta della S.A., priva di giustificazioni valide, risultava contraria a questo principio.

 

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