Tratto da: Biblus Acca
Tre nuovi regimi amministrativi e autorizzazioni semplificate per l’impiego degli impianti FER, anche con il silenzio-assenso.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 190/2024, il nuovo Testo Unico sulle Rinnovabili (FER).
L’obiettivo del provvedimento è semplificare tutte le procedure burocratiche legate all’impiego degli impianti alimentati da Fonti di Energie Rinnovabili (FER) mediante un unico testo normativo primario.
Ecco la sintesi completa della nuova disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Di seguito forniamo il testo ufficiale del D.Lgs. 190/2024 recante la “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.”
Il provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024.
Il Testo Unico sulle Rinnovabili entra in vigore il 30 dicembre 2024.
Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi del decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore (28 giugno 2025).
Nelle more dell’adeguamento, si applica la disciplina previgente. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica il decreto.
In sede di adeguamento, le regioni e gli enti locali possono stabilire regole particolari per l’ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal D.Lgs. 190/2024, anche consistenti nell’innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli allegati A e B.
Il Testo Unico sulle Rinnovabili, in linea con la direttiva RepowerEU, si propone di unificare in un unico corpo normativo tutte le disposizioni concernenti l’impiego delle energie rinnovabili, superando la frammentazione normativa attuale.
Si tratta di un passo fondamentale verso la semplificazione amministrativa, la razionalizzazione e l’armonizzazione delle procedure di autorizzazione, destinato a sbloccare il pieno potenziale delle fonti energetiche sostenibili nel contesto italiano.
Il Testo Unico per le Rinnovabili assume la forma di un testo legislativo primario, che concentra e sintetizza tutte le regolamentazioni relative alle energie rinnovabili, sostituendo così la molteplicità di leggi esistenti su questo tema.
La costruzione ovvero l’esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti anche quando realizzati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici purché si tenga conto di alcuni criteri come la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali o la tutela della biodiversità.
Il Testo unico sulle rinnovabili definisce i regimi amministrativi:
- per la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili;
- per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti;
- per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti.
Sono previsti tre regimi di autorizzazione:
- attività libera;
- procedura abilitativa semplificata (PAS);
- autorizzazione unica (AU).
Gli Allegati A, B e C sono parte integrante decreto, e hanno lo scopo di individuare gli interventi realizzabili, rispettivamente, secondo il regime dell’attività libera, della procedura abilitativa semplificata e dell’autorizzazione unica.
Inoltre, le regioni e gli enti locali sono tenuti ad adeguarsi ai principi stabiliti nel presente decreto entro un termine massimo di centottanta giorni dalla sua entrata in vigore. Durante il periodo transitorio, ovvero prima del completamento di tale adeguamento, continuerà a essere applicata la disciplina previgente. Nel caso in cui il termine di adeguamento di centottanta giorni non venga rispettato, si procederà automaticamente all’applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.
Durante il processo di adeguamento, in conformità con quanto previsto, le regioni e gli enti locali hanno la facoltà di introdurre regole specifiche con l’obiettivo di semplificare ulteriormente i regimi amministrativi disciplinati dal decreto stesso. Tali regole possono includere, ad esempio, l’innalzamento dei limiti di potenza previsti per gli interventi indicati negli allegati A e B, che sono parte integrante del decreto.
Nel testo si stabilisce il principio per cui – al fine di assicurare l’effettiva riduzione degli oneri amministrativi e regolatori a carico degli operatori economici – non possono essere richieste dalle amministrazioni o dai privati gestori di pubblici servizi, dichiarazioni o attestazioni relative all’idoneità del regime amministrativo per la realizzazione dell’intervento né dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni o autorizzazioni già in possesso dei medesimi soggetti.
Rientrano nell’attività libera, in particolare:
- gli impianti fotovoltaici sotto i 12 MW integrati su coperture di strutture ed edifici esistenti;
- gli impianti solari fotovoltaici collocati al di fuori della zona A dell’art. 2 D.M. 1444/1968, di potenza:
- inferiore a 12 MW su installate su strutture o superfici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dall’edifici;
- fino a 1 MW se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
- gli impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 5 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- gli impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di potenza:
- inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
- fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
- gli impianti agrivoltaici sotto i 5 MW che consentono la continuità dell’attività agricola e pastorale;
- singoli generatori eolici installati su edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
- le torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo non superiore a 36 mesi;
- gli impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW posti al di fuori delle zone A) e B) di cui all’articolo 2 del D.M. n. 1444/1968;
- gli impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri;
- gli impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza fino a 50 kW operanti in assetto cogenerativo;
- gli impianti solari termici sotto i 10 MW a servizio di edifici, con potenza nominale utile fino a 10 MW, installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti, purché al di fuori della zona A);
- le pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria;
- gli impianti a biomassa per la produzione di energia termica con potenza nominale fino a 200 kW;
- le unità di microcogenerazione;
- gli impianti di cogenerazione con potenza nominale utile fino a 200 kW;
- i generatori di calore a servizio di edifici;
- le sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici esistenti, che non alterano volumi e/o superfici, né comportano modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell’edificio, aumento del numero delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici, con potenza termica complessiva fino a 50 kW e con profondità non superiore a 2 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore a 80 metri dal piano di campagna, se verticali;
- gli impianti di accumulo elettrochimico con potenza fino a 10 MW;
- gli elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10 MW;
- le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti;
- gli interventi su impianti esistenti.
La realizzazione degli interventi in attività libera non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche.
Il regime non si applica agli interventi ricadenti su beni culturali tutelati, o su aree naturali protette o all’interno di siti della rete Natura 2000.
Se gli interventi insistono su aree o immobili vincolati, serve il previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che si esprime entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza di autorizzazione, previo parere vincolante della Soprintendenza, da rendere entro 20 giorni. Il termine di 30 giorni può essere sospeso una sola volta, qualora l’autorità competente o la Soprintendenza, entro cinque giorni dal ricevimento della domanda, richiedano integrazioni o chiarimenti, motivando esplicitamente la necessità. In questi casi, è concesso un massimo di 15 giorni per fornire quanto richiesto. Il conteggio dei 30 giorni riparte dal quindicesimo giorno o dalla data di presentazione della documentazione integrativa, se precedente. Qualora i documenti non vengano consegnati entro il termine indicato, l’intervento si intende decaduto ai sensi del comma 4 del medesimo decreto.
Tuttavia, nel caso l’autorità non si esprime entro il termine perentorio di 30 giorni, salvo che la Soprintendenza non abbia reso parere negativo, l’autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizioni e il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del termine medesimo è inefficace.
Sono esclusi da tale autorizzazione, e dunque vengono ricondotti in edilizia libera, gli interventi, ricadenti su centri e nuclei storici soggetti a vincolo paesaggistico, non visibili da spazi esterni e dai punti di vista panoramici, oppure, per la sola installazione di impianti fotovoltaici, le cui coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.
Questo passaggio non è richiesto neanche per interventi di revamping o repowering di alcuni impianti, come moduli fotovoltaici su edifici senza incremento dell’area occupata o variazioni dell’altezza massima dal suolo oltre il 50 per cento e modifiche di impianti eolici esistenti, autorizzati o abilitati che non comportino aumento delle pale e delle volumetrie di servizio sopra il 30 per cento.
Qualora l’autorità non si esprima entro questo termine perentorio, l’autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizione e il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del termine medesimo è inefficace.
Per la realizzazione di alcune tipologie di interventi (indicate nell’Allegato B) si applica la procedura abilitativa semplificata (PAS).
La PAS è preclusa nel caso in cui non si disponga delle superfici per installare l’impianto o se gli interventi non sono compatibili con gli strumenti urbanistici approvati.
In questo caso, il soggetto proponente presenta al comune, mediante la piattaforma SUER e secondo un modello unico digitalizzato, il progetto corredato:
- delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in relazione a ogni stato, qualità personale e fatto pertinente alla realizzazione degli interventi;
- della dichiarazione di disponibilità, a qualunque titolo, della superficie ovvero della risorsa interessata dagli interventi;
- delle asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti
urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie; - degli elaborati tecnici per la connessione predisposti dal gestore della rete e, nei casi in cui sussistano vincoli, degli elaborati tecnici occorrenti all’adozione dei relativi atti di assenso.
Il soggetto proponente deve inoltre fornire l’impegno al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente dopo la dismissione dell’impianto.
Per la PAS vige il silenzio-assenso. Infatti, qualora non venga notificato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di venti giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende acquisito senza prescrizioni.
Il predetto termine può essere sospeso una sola volta qualora, entro cinque giorni dalla data di ricezione del progetto, il comune rappresenti, con motivazione puntuale, al soggetto proponente la necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, assegnando un termine non superiore a quindici giorni.
In tal caso, il termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione della integrazione o degli approfondimenti richiesti.
Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio degli interventi entro un anno dal perfezionamento della PAS e di non conclusione dei lavori entro tre anni dall’apertura dei cantieri, con la realizzazione della parte non ultimata che dovrà incassare una nuova PAS.
Gli interventi di cui all’Allegato C sono invece soggetti al procedimento autorizzatorio unico, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006.
All’istanza sono allegati la documentazione e gli elaborati progettuali richiesti in relazione a ogni autorizzazione, intesa, licenza, parere, concerto, nulla osta e assensi comunque denominati, inclusi quelli di compatibilità ambientale.
L’Autorizzazione unica dovrà essere presentata, a seconda dei casi, alla regione competente, alla provincia delegata, o al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE). Anche in questo caso il proponente dovrà usare la piattaforma SUER.
La procedura per l’autorizzazione unica prevede l’indizione di una conferenza di servizi, da concludere entro un termine massimo di 120 giorni.
Regioni e Province autonome possono attivare il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale, fatta salva la facoltà di far scattare il nuovo iter previsto da Testo unico: se sarà azionata la PAUR, il termine per la chiusura non potrà superare i due anni dal suo avvio o dall’avvio della verifica di assoggettabilità, se prevista, alla Via.
Sempre le Regioni potranno intervenire anche sulle pratiche di competenza statale soggette all’autorizzazione unica (a cominciare dagli impianti di potenza superiore ai 300 MW): servirà, dunque, l’intesa preventiva con il governatore o i governatori interessati per tutti i progetti, a eccezione degli impianti offshore.
Alle Regioni e alle Province è, infine, affidato il compito di adottare, entro il 21 febbraio 2026, i piani di individuazione delle cosiddette zone di accelerazione previste dalla direttiva Ue Red III che andranno definite anche alla luce della partita sulle aree idonee e che beneficeranno di iter super celeri per i progetti.
L’articolo 11 dispone l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del proprietario dell’impianto, dell’esecutore delle opere e del direttore dei lavori in caso di costruzione ed esercizio di opere ed impianti in assenza dell’autorizzazione unica e in caso di esecuzione di interventi in assenza o in difformità rispetto alla PAS.
Sono inoltre previste sanzioni – in misura ridotta di un terzo rispetto ai casi precedenti – per la violazione delle prescrizioni stabilite con l’autorizzazione unica o con gli atti di assenso che accompagnano la PAS (comma 3).
L’entità delle sanzioni è determinata sulla base della potenza dell’impianto non autorizzata. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente ed è previsto un regime sanzionatorio anche in caso di violazione delle disposizioni in materia di installazione di impianti con moduli collocati a terra in zone agricole.
La sanzione amministrativa pecuniaria nel caso di costruzione ed esercizio delle opere e impianti in assenza dell’autorizzazione unica, fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, va da 1.000 a 150.000 euro.
L’entità della sanzione è determinata con riferimento alla parte dell’impianto non autorizzata:
- nel caso di impianti termici di produzione di energia, nella misura da 40 a 240 euro per chilowatt termico di potenza nominale;
- nel caso di impianti non termici di produzione di energia, nella misura da 60 a 360 euro per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale.
È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 30.000 euro nel caso di esecuzione di interventi in assenza della procedura abilitativa semplificata (PAS) o in difformità dalla stessa. Queste ultime sono estese anche alle violazioni del regime di attività libera. Sono previste sanzioni anche in caso di artato frazionamento delle aree e degli impianti che fanno capo a un unico centro di interessi.
Fatto salvo l’obbligo di conformazione al titolo abilitativo ed il ripristino dello stato dei luoghi, la violazione delle prescrizioni stabilite con l’autorizzazione unica o con gli atti di assenso che accompagnano la PAS, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria di un terzo dei valori minimo e massimo previsti e comunque non inferiore a 300 euro.
Il testo fa salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, tra cui:
- le sanzioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 160-181);
- le sanzioni e oblazioni disciplinate dal D.P.R. n. 380/2001 (artt. 30 e ss.) in relazione alle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3 e per gli interventi realizzati in attività libera in violazione della disciplina edilizia e urbanistica;
- la potestà sanzionatoria, diversa da quella dell’articolo in esame, in capo alle regioni, alle province autonome e agli enti locali.
Qualora siano violate le disposizioni in materia di installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole, di cui all’articolo 20, comma 1-bis del d.lgs. n. 199/2021, ai soggetti di cui al comma 1 sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro.
Ai Comuni saranno destinate anche delle compensazioni territoriali (tra il 2 e il 3% dei proventi) per interventi che portino a una soglia di potenza superiore a 1 MW e che siano sottoposti alla PAS.
Le sanzioni saranno comminate dal Comune territorialmente competente e le entrate saranno utilizzate dallo stesso ente per interventi di qualificazione ambientale e territoriale. Sempre al Comune o ai Comuni territorialmente competenti, andrà poi presentata una garanzia assicurativa o bancaria a “copertura” dell’esecuzione delle opere di dismissione e di ripristino per interventi che prevedono l’occupazione di suolo non ancora antropizzato.
All’amministrazione, interessata da interventi che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW, andrà poi trasmesso anche un programma di compensazioni territoriali (tra il 2 e il 3% dei proventi).
La digitalizzazione delle procedure amministrative si basa sull’impiego della “piattaforma SUER”, la piattaforma unica digitale istituita ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 199/2021.
Nelle more dell’operatività della piattaforma SUER la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi in attività libera e di procedura abilitativa semplificata avviene mediante gli strumenti informatici operativi in ambito statale, regionale, provinciale o comunale.
Entro il 21 maggio 2025, il GSE pubblicherà sul proprio sito una mappatura del territorio nazionale per individuare il potenziale e le aree disponibili per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, infrastrutture connesse e sistemi di stoccaggio. Questo passo rappresenta una tappa cruciale per il raggiungimento degli obiettivi di energia rinnovabile fissati dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) al 2030.
Inoltre, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) adotterà misure per integrare nel sistema GAUDÌ dati relativi alle concessioni idroelettriche e geotermoelettriche, inclusi dettagli sulla loro durata. Questi dati copriranno sia concessioni attive che future.
Infine, è importante sottolineare, così come definito dal comma 5 dell’art. 12 del testo in esame, che entro il 21 febbraio 2026, ogni regione e provincia autonoma dovrà adottare un Piano per individuare le aree di accelerazione terrestre per impianti rinnovabili e sistemi di stoccaggio. Tali Piani daranno priorità a:
- superfici artificiali ed edificate;
- infrastrutture di trasporto e aree circostanti;
- parcheggi e siti industriali;
- siti agricoli e di trattamento rifiuti;
- bacini idrici artificiali e terreni degradati;
- le aree con impianti rinnovabili già esistenti saranno incluse con priorità.