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Giustizia amministrativa – Appello – Motivi aggiunti – Consumazione mezzi di impugnazione – Inammissibilità
Sono inammissibili i motivi aggiunti in appello che introducano nuove ragioni di gravame avverso la sentenza appellata, in ragione del principio di consumazione dei mezzi di impugnazione, alla stregua del quale l’impugnazione, una volta ritualmente proposta, preclude alla parte di formulare in un successivo momento altri profili di gravame o di riproporre le stesse censure, anche se il relativo termine non sia ancora scaduto, attraverso un nuovo atto di impugnazione, salva la sola ipotesi della conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi dei provvedimenti amministrativi impugnati, ai sensi dell’art. 104, comma 3, c.p.a. (1).

Giustizia amministrativa – Interesse ad agire – Concorso a pubblico impiego – Mancata impugnazione della graduatoria – Esclusione dal concorso – Azione di annullamento – Inammissibilità
È inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione da un pubblico concorso con il quale non sia altresì impugnata la graduatoria finale dello stesso, in quanto, alla luce del rapporto di presupposizione tra atti, non può ritenersi che l’annullamento del provvedimento di esclusione possa avere un effetto caducante della graduatoria stessa, poiché l’atto di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto di esclusione, non ne costituisce conseguenza inevitabile atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto controverso, derivandone perciò l’irrilevanza, a tal fine, della circostanza che non sussistano, in concreto, controinteressati inseriti in graduatoria la cui posizione verrebbe pregiudicata dall’accoglimento del ricorso. (2).

In motivazione, la sezione ha comunque rilevato l’inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notifica dello stesso ai controinteressati, non rilevando che alla data di esclusione del ricorrente fossero stati ammessi anche gli idonei, in quanto nel caso di impugnazione della graduatoria di una procedura concorsuale devono ritenersi controinteressati tutti coloro che in essa siano comunque inseriti (pur se solo come idonei), anche in relazione al loro interesse (morale ma non solo) alla conservazione della posizione conseguita in vista di futuri eventuali scorrimenti (sul punto cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 1992 n. 327).

(1) Conformi: sulla prima parte della massima Cons. Stato, Ad. plen., 21 aprile 2022, n. 6; sez. V, 26 febbraio 2024, n. 1851; sulla seconda parte della massima Cons. Stato, sez. V, 25 ottobre 2024, n. 8535.

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. I, parere 8 agosto 2024, n. 1022; sez. VI, 30 giugno 2021, n. 4936; sez. IV, 24 maggio 2019, n. 3422; 18 dicembre 2018, n. 7122; 28 marzo 2017, n. 1398.

Consiglio di Stato, sezione II, 8 novembre 2024, n. 8935 – Pres. Poli, Est. Boscarino

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