Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Azione risarcitoria – Impossibilità di esecuzione del giudicato – Affermazione di spettanza del bene – Necessità – Esclusione – Successiva attività amministrativa – Ammissibilità
La domanda di risarcimento del danno per l’impossibilità di esecuzione del giudicato, proponibile per la prima volta in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., deve ritenersi ammissibile non solo nei casi in cui la spettanza del bene della vita sia affermata direttamente dalla sentenza, ma anche nei casi in cui dalla sentenza del giudice amministrativo discenda, comunque, un obbligo conformativo che conduce – in ragione della successiva attività amministrativa e combinandosi con essa – al riconoscimento del bene della vita, la cui concreta attribuzione sia, tuttavia, divenuta successivamente impossibile. (1).
Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Azione risarcitoria – Impossibilità di esecuzione del giudicato – Ricorso per cassazione – Giudicato – Nozione – Rilevanza ostativa – Esclusione – Accertamento di merito – Situazione sostanziale – Sufficienza
È ammissibile la domanda di risarcimento del danno per l’impossibilità di esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a. anche nell’ipotesi in cui la sentenza ottemperanda non sia formalmente passata in giudicato stante la sua impugnazione per eccesso di potere giurisdizionale con ricorso per Cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., in quanto l’utilizzo, da parte del citato art. 112, comma 3 c.p.a., del nomen iuris giudicato non può intendersi riferito al c.d. giudicato formale, né all’accertamento giurisdizionale divenuto incontestabile anche sotto il profilo della giurisdizione, quanto, piuttosto alla portata sostanziale della pronuncia e, quindi, all’accertamento di merito in ordine alla situazione giuridica sostanziale oggetto del giudizio e all’impossibilità di una esecuzione in forma specifica degli effetti della pronuncia. (2).
Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Azione risarcitoria – Impossibilità di esecuzione del giudicato – Presupposti – Onere della prova – Natura contrattuale – Conseguenze
L’obbligazione risarcitoria ex art. 112 comma 3 c.p.a. richiede la ricorrenza dei presupposti costituiti dalla riconducibilità dell’impossibilità di ottenere in forma specifica l’esecuzione del giudicato alla condotta del soggetto dal quale si pretende il risarcimento e dall’insussistenza di una causa di giustificazione della condotta, la cui presenza precluderebbe l’insorgenza della responsabilità e, dunque, la nascita dell’obbligazione risarcitoria ex lege. In ordine al primo requisito, trovano applicazione i principi generali di cui agli artt. 40 e 41 c.p., fermo restando il regime probatorio operante nel processo amministrativo e costituito dalla regola della preponderanza dell’evidenza. Inoltre, trattandosi di responsabilità di natura contrattuale, opera il principio secondo il quale spetta al creditore di allegare e provare l’esistenza del titolo, mentre è onere della parte debitrice provare il caso fortuito (inteso come specifico fattore capace di determinare autonomamente il danno), comprensivo del fatto del terzo (che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno), rimanendo a suo carico il fatto ignoto in quanto inidoneo a eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell’accadimento. (3).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
Non costituisce precedente difforme Cons. Stato, Ad. plen., 12 maggio 2017, n. 2, in quanto, ove afferma che “dal giudicato amministrativo, infatti, almeno quando esso (…) riconosce la fondatezza della pretesa sostanziale, esaurendo ogni margine di discrezionalità nel successivo esercizio del potere, nasce ex lege, in capo all’amministrazione (ed in certi casi anche in capo alle parti private soccombenti) un’obbligazione, il cui oggetto (la prestazione) consiste proprio nel concedere “in natura” (cioè in forma specifica) il bene della vita di cui è stata riconosciuta la spettanza”, l’utilizzo dell’avverbio “almeno” indica come la pronuncia dell’Adunanza plenaria non abbia limitato il rimedio ai soli casi in cui la sentenza abbia affermato la spettanza del bene della vita.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen., 12 maggio 2017, n. 2.
Consiglio di Stato, sezione VI, 11 novembre 2024, n. 8972 – Pres. Simonetti, Est. Cordì