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Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di fornitura – Decisione di non aggiudicare appalto – Comunicazione – Motivazione – Fase antecedente l’aggiudicazione
In base all’art. 90 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 la decisione di non aggiudicare un appalto deve essere necessariamente comunicata e la medesima decisione deve essere, senza alcuna attenuazione, espressamente motivata anche nella fase antecedente alla aggiudicazione. (1).

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di fornitura – Affidamento – Buona fede
Alla luce dell’art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per il principio di buona fede anche prima dell’aggiudicazione sussiste un affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al detto principio (come emerge dalla relazione al codice, il senso della norma è quello di evidenziare che l’affidamento rappresenta un limite al potere amministrativo che può venire in considerazione sia in materia di diritti soggettivi che di interessi legittimi ed inerire, pertanto, anche ai rapporti connotati da un collegamento con l’esercizio del potere). (2).
 

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di fornitura – Caducazione della procedura – Motivazione
La caducazione della procedura – per altro a fronte di una posizione comunque differenziata relativa al partecipante alla selezione la cui offerta, seppur in via provvisoria, è stata ritenuta la migliore – deve trovare una solida motivazione. (3).

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di fornitura – Principio di fiducia – Motivazione
Il principio della reciproca fiducia non può non confluire nel principio di trasparenza ed efficienza sub specie della anch’essa prevista celerità, di guisa che il comportamento delle stazioni appaltanti va relazionata alla assoluta rappresentazione, in qualunque fase, delle motivazioni che ne determinano l’operato e ciò ancor più laddove viene messa nel nulla una procedura avviata dalla medesima amministrazione (con pregiudizio alla celerità dell’attività amministrativa), senza che la stessa, per altro, venga definitivamente caducata, ma eventualmente riproposta emendata da asseriti errori procedurali, che devono essere tali da dover necessariamente determinare l’impossibilità di concludere l’originario procedimento. (4).

(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Difformi: Per la giurisprudenza formatasi sui dati normativi antevigenti, fino a quando non sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva rientra nel potere discrezionale dell’amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara: Cons. Stato, sez. V, 9 novembre 2018, n. 6323.

(4) Non risultano precedenti negli esatti termini

T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione I, 7 novembre 2024, n. 3683 – Pres. ed Est. Savasta

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