Tratto da: leautonomie.it

In base all’art. 6 del D.L, 155/2024, per rafforzare le misure per la riduzione dei tempi di pagamento in attuazione alla milestone M1C1-72-bis del Pnrr, le pubbliche amministrazioni devono adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno un piano annuale dei flussi di cassa, redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito della Ragioneria generale dello Stato e contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all’esercizio di riferimento.  

Difficile dire cosa aggiunga un nuovo documento al già vigente obbligo per tutti gli enti soggetti al D. Lgs. 118/2011 di formulare le previsioni di cassa su base annuale. Già il bilancio di previsione (e ancora prima il Dup) dovrebbe(ro) infatti indicare, per il primo anno del triennio di riferimento, “l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui”. 

Se molti enti si limitano a calcolare gli stanziamenti di cassa semplicemente sommando competenza più residui, non pare che prevedere un nuovo piano possa di per sé risolvere il problema.

Ancora più esplicito l’allegato 4/1, che espressamente “sottolinea il ruolo dei dirigenti o responsabili dei servizi anche per l’elaborazione delle previsioni autorizzatorie di cassa, al fine di evitare che nell’adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi nonché la maturazione di interessi moratori.  Un’adeguata previsione di cassa richiede l’impegno di tutti i responsabili dei servizi per la determinazione degli effettivi flussi di entrata e di uscita necessari a garantire l’attuazione delle linee programmatiche”.

Ricordiamo, inoltre, che ai sensi dell’art. 183, comma 8, del Tuel: “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”.

Anche qui, l’obbligo non ha aumentato la consapevolezza di chi assume impegni di spesa. 

Torna in alto