Tratto da: Eius
In tema di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.P.C.m. 26 gennaio 1996, n. 200 («Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell’ambito delle attribuzioni dell’Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso»), che richiama l’art. 24, comma 1, della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), «in virtù del segreto professionale già previsto dall’ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra difensore e difeso», i pareri resi dall’Avvocatura dello Stato «in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza» [lett. a)] sono sottratti all’accesso, incluso quello civico generalizzato [art. 5-bis, comma 3, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 («Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»)]. ► V. anche TAR Lazio, sez. I-ter, sent. n. 11472/2024.