Aran risponde ad un Comune in merito alle modalità di calcolo dell’indennità di reggenza a scavalco.
Comune …..
c.a. Servizio Personale
PEC:
Risposta a nota Prot. n. 4862 del 23.09.2024 (prot. Entrata Aran n. 7008 del 23.09.2024)
Oggetto: Indennità di scavalco segretario comunale. Articolo 62 CCNL relativo al personale dell’area Funzioni Locali. Triennio 2019-2021 – Dirigenti-Segretari comunali e provinciali. Modalità di calcolo.
In relazione al quesito in oggetto, si evidenzia che, come espressamente previsto dall’art. 62, comma 2 del CCNL del 16.7.2024, il compenso per conferimento di incarico di reggenza o supplenza, nella percentuale ivi prevista, viene calcolato sulla retribuzione complessiva in godimento di cui all’art. 56, comma 1 lettere a), b), c) e d) del CCNL 16.07.2024. Tra le diverse voci economiche espressamente indicate, alla lett. c), vi è la retribuzione di posizione che, come noto, è stata integralmente ridisciplinata dall’art. 60 del medesimo testo contrattuale. Il meccanismo attualmente previsto dall’art. 60, comma 2 è riferibile non ad una maggiorazione ma, diversamente, alla possibilità di graduare la retribuzione di posizione sulla base dei criteri indicati alle lettere a), b) e c) nel medesimo articolo.
In risposta al dubbio interpretativo sottoposto, non si possono che confermare gli orientamenti già espressi (SEG 020), ai sensi dei quali “la maggiorazione è sempre parte integrante della retribuzione di posizione del segretario in godimento”. Si conferma, pertanto che l’indennità di reggenza e supplenza debba essere calcolata sul valore della retribuzione di posizione cosi come graduata ai sensi dell’art. 60 sopra citato del CCNL 16.07.2024.
Cordiali saluti.
La Dirigente
Dr.ssa Valentina Lealini
(E.to digitalmente)