Tratto da: Eius  

In tema di elezioni amministrative, ai sensi dell’art. 73, commi 8, 9, 10 e 11, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»), nella ripartizione dei seggi occorre aver riguardo, a seguito tanto del primo quanto del secondo turno della consultazione, non solo ai voti conseguiti dalle singole liste, ma anche a quelli conseguiti dai gruppi di liste collegate al medesimo candidato alla carica di sindaco.

TAR Emilia-Romagna, sezione II, 24 ottobre 2024, n. 744

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