Tratto da: leautonomie.it
 

La proposta di legge di bilancio del 2025 sarà sicuramente stravolta dall’esame parlamentare, a partire -è molto probabile- dall’accorpamento del testo in uno o in pochi articoli. Ma fin da subito le amministrazioni devono prepararsi alla sua concreta applicazione ed è opportuno che il Parlamento nella approvazione chiarisca i numerosi dubbi che il testo pone.

I DUBBI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE

Le regioni e gli enti locali con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato possono effettuare nel 2025 assunzioni i cui oneri devono essere compresi nel tetto del 75% dei risparmi derivanti dalle cessazioni di personale a tempo indeterminato dell’anno 2024. Tale disposizione si applica “fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34”, disposizioni che quindi continuano ad essere in vigore. Il che vuol dire che le nuove regole producono i propri effetti per le amministrazioni regionali, provinciali, metropolitane e per i comuni cd virtuosi e compresi nella fascia degli enti cd intermedi. 

Si deve chiarire un punto molto importante: nel corso dell’anno 2025 potranno essere completate le assunzioni di personale già avviate nel 2024 e/o previste e finanziate in quest’anno? Il dettato formale sembra andare in senso negativo: infatti la disposizione ci dice testualmente che gli enti prima ricordati “per l’anno 2025 .. non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente”. Quindi non si limita solamente alle assunzioni che sono programmate per l’anno 2025 e finanziate dalle capacità assunzionali di tale anno, ma si estende a tutte le assunzioni. La logica ispiratrice ed i calcoli dei risparmi che ne derivano vanno in una direzione diversa, visto che si riferiscono alle capacità assunzionali del prossimo anno.

Si deve chiarire un altro aspetto rilevante: la norma produrrà i suoi effetti anche per le unioni dei comuni, i consorzi tra gli enti locali, le residue comunità montane e gli enti regionali, amministrazioni cui attualmente si applica il cd turnover, cioè la possibilità di sostituire solamente il personale cessato nell’anno precedente e fino al 2024 quello che cessa nel corso dello stesso anno?

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