La quota del recupero delle somme erroneamente erogate a valere sul fondo delle risorse decentrate per superamento del vincolo finanziario non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate annualmente alla contrattazione integrativa e questo vale sia in caso di azioni autonome da parte delle amministrazioni sia in caso di ispezioni da parte di un organo esterno.
È questa la conclusione a cui è giunge la Corte dei conti della Campania con la deliberazione n. 180/2024/PAR, che ha affermato che la disposizione di cui all’art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001 – ivi incluso il settimo periodo, secondo cui “al fine di non pregiudicare l’ordinaria prosecuzione dell’attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa (…)”, si applica anche agli enti che hanno autonomamente verificato il superamento dei vincoli finanziari imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge.