Tratto da: neopa.it

Con deliberazione n. 300/2024/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto ha precisato che l’art. 1, comma 718, L. 27 dicembre 2006, n. 296, con la conseguente gratuità dell’incarico, trova applicazione anche laddove l’elezione a consigliere comunale sia successiva rispetto all’assunzione della carica nella società di capitali.

Siffatta disposizione stabilisce infatti che “Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l’assunzione, da parte dell’amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società”.

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