Sentenza del 26/06/2024 n. 2346/23 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia
Definizione agevolata e società a ristretta base azionaria
In caso di definizione agevolata della lite pendente relativa ad un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società a ristretta base azionaria, anche l’atto impositivo emesso nei confronti del socio deve essere dichiarato illegittimo. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia che, nella specie, ha rilevato come l’estinzione del giudizio instaurato dalla società non ha permesso di accertare la sussistenza del maggior reddito societario; sicché l’avviso notificato al contribuente non può ritenersi assistito dalla prova quanto al presupposto che giustifica l’imputazione ai sensi dell’art. 44, TUIR. In particolare, i giudici pugliesi hanno accolto l’appello del contribuente e annullato l’atto impositivo.