Tratto da: leautonomie.it

L’articolo 15, comma 4, primo periodo, del d.lgs 36/2023 dispone: “Ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento“.

La specifica previsione relativa ai responsabili di fase non appare di particolare chiarezza. Il precedente comma 1 del medesimo articolo stabilisce che le stazioni appaltanti debbono incaricare un “responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice“.

Contando le fasi enunciate dal comma 1, non pare possibile dubitare che esse siano 4:

  1. programmazione;
  2. progettazione;
  3. affidamento;
  4. esecuzione.

Ciascuna di esse obbedisce a norme e regole diverse. La programmazione attiene all’individuazione dei fabbisogni, delle risorse, alla stesura appunto del programma e si conclude certamente con l’inserimento dell’intervento nel programma triennale o, nel sottosoglia, nei documenti di programmazione gestionale, come il Piao. La progettazione è l’attività tecnica per eccellenza e si concretizza poi nella validazione. L’affidamento è “la” fase per antonomasia, quella più soggetta a interventi normativi e giurisprudenziali. Infine, l’esecuzione è la fase più importante, sebbene non a tutti risulti chiaro: è in tale momento dell’intervento che davvero si giunge al sempre evocato “risultato”.

Il comma 4 contiene un’elencazione simile: “programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione“. Anche in questo caso appaiono 4.

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