Tratto da: Sentenzeappalti
Il nuovo Codice dei contratti pubblici prevede, tra le numerose novità, anche il potenziamento della figura del RUP (Responsabile Unico del Progetto), organo che trova la propria disciplina all’interno dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023.
Si tratta di un organo destinato ad assolvere funzioni di considerevole importanza, la cui nomina deve essere effettuata immediatamente da parte della stazione appaltante o dell’ente concedente sin dal primo atto di avvio dell’intervento pubblico. Le funzioni del RUP si estendono a tutte le fasi della vita del contratto pubblico ovvero alla programmazione, alla progettazione, all’affidamento ed infine alla esecuzione.
Al RUP la normativa vigente assegna una funzione di coordinamento diretta a garantire specifici interessi di carattere collettivo che vengono in ogni modo toccati dalla procedura di pubblica contrattazione.
L’intervento del RUP è finalizzato a garantire una migliore gestione delle risorse pubbliche nonchè ad assicurare una maggiore trasparenza dei processi decisionali che si compiono nel corso della procedura di contrattazione pubblica.
La nomina del RUP deve ricadere tra i dipendenti delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti anche in servizio a tempo determinato. Data l’importanza delle funzioni attribuite nel disegno legislativo al RUP, il soggetto che ne ricopre la funzione deve essere dotato di competenze di carattere specifico che garantiscano il corretto svolgimento della procedura di contrattazione pubblica. Ai fini di garantire la maggiore trasparenza possibile è prevista l’indicazione del nominativo del soggetto destinato a ricoprire la carica nel bando di gara ovvero nell’avviso di indizione della gara. Tuttavia il RUP non è il solo soggetto coinvolto nella procedura di evidenza pubblica allorquando l’affidamento debba avvenire mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In tal caso, infatti, viene in rilievo la Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 93 del Codice, il quale prevede che ai fini della selezione dell’aggiudicatario, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell’anomalia. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.
Di recente la giurisprudenza (vedasi sentenza n. 4435 del 17.05.2024 della Sezione quinta del Consiglio di Stato) ha chiarito il rapporto tra il Rup e la Commissione giudicatrice, censurando la sostituzione del primo alla seconda nella valutazione delle offerte. La motivazione del provvedimento definisce i poteri assegnati al Rup nel corso di una procedura di evidenza pubblica, confermando che la scelta del contraente è riservata alla Commissione giudicatrice, organo funzionalmente competente in base alle previsioni del Codice dei contratti pubblici.
La sentenza precisa altresì che in un solo caso il Rup potrà validamente sostituirsi alla Commissione giudicatrice annullandone le decisioni, ossia nell’ipotesi in cui la decisione di aggiudicazione presenti profili di manifesta illogicità: in tale caso la sostituzione da parte del Rup parrebbe giustificata al fine di evitare palesi aspetti d illegittimità della procedura.
Segnatamente, il Collegio si è espresso come segue: “6.1.1. Il RUP può “esercitare un legittimo potere di verifica sulla regolarità della procedura”;
6.1.2. Lo stesso RUP non può sostituire “alle valutazioni discrezionali della Commissione (cioè dell’organo tecnico munito della necessaria preparazione ed esperienza professionale nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, inteso in modo coerente con la molteplicità delle competenze richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare) un opposto, soggettivo e autonomo giudizio sui medesimi profili di “accettabilità” dell’offerta tecnica già vagliati dalla stessa Commissione e da questa ritenuti inidonei a condurre all’esclusione dell’operatore economico”;
6.1.3. In siffatta direzione spetta “alla commissione di gara, nell’attività di valutazione e qualificazione delle proposte progettuali … un ampio margine di discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (Cons. Stato, V, 1.2.2022, n. 696, Id. 3 maggio 2019, n. 2873; Cons. Stato, sez. III, 14 novembre 2017, n. 5258; Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015, n. 601; Cons. Stato, V, 11 dicembre 2015, n. 5655; 7 marzo 2014 n. 1072)”.
6.1.4. Significativa in tal senso la disposizione di cui all’art. 77, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a norma del quale: nei “casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”;
6.1.5. In una complementare prospettiva, l’art. 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (il quale prevede la possibilità di formulare “richiesta di chiarimenti o documenti” tra l’aggiudicazione provvisoria e la sua approvazione)“regola in realtà il rapporto tra l’attività della commissione (o del seggio) di gara (che formula la proposta) e l’amministrazione appaltante (che deve verificare e controllare la regolarità e la legittimità del procedimento, formulando eventualmente osservazioni o chiedendo chiarimenti)” [Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2020, n. 2655];
6.1.6. A conferma di quanto appena evidenziato, si veda altresì quanto previsto nell’Allegato I.2 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (Attività del RUP) il cui art. 7 prevede, sì, che il RUP “dispone le esclusioni dalle gare” [lettera d)], ma stabilisce allo stesso tempo che lo stesso RUP: “in caso di procedura che prevede l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l’esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice” [lettera e)]. Dunque si conferma, anche nel nuovo codice dei contratti, che in caso di appalto aggiudicato con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa “l’esercizio di poteri valutativi”, quali quelli del caso di specie, spettino alla commissione di gara e non al RUP.
6.1.7. Allo stesso modo, il potere del RUP di dare impulso e formulare chiarimenti alla commissione di gara, in caso di dubbi, se nel vecchio codice dei contratti era espressamente contemplato all’art. 33 (laddove erano previsti “controlli” della stazione appaltante tra l’aggiudicazione provvisoria e quella definitiva) nel nuovo codice (dove la fase dei controlli è successiva alla aggiudicazione definitiva) se ne trova ora traccia – almeno per implicito – sia nell’art. 17, comma 5 (nella parte in cui si evidenzia che l’organo competente, ossia il RUP se ne ha i poteri, dispone l’aggiudicazione definitiva “se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico”: il che sta a significare che il RUP, in caso di dubbi, può sempre chiedere un intervento supplementare della commissione di gara); sia nell’art. 18, comma 2 (allorché si afferma che tra l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto l’amministrazione può comunque sempre esercitare “poteri di autotutela”: il che sta a significare che, anche in questo caso, se i dubbi del RUP sorgono dopo l’aggiudicazione definitiva questi possono essere sciolti mediante richiesta di chiarimenti alla commissione di gara nello spazio di 60 giorni che intercorre tra aggiudicazione e stipulazione);
6.1.8. Pertanto, in estrema sintesi: a) il RUP può esercitare un controllo di regolarità della procedura; b) dunque non potrebbe giammai sostituire le proprie valutazioni rispetto a quelle della commissione di gara; c) se del caso potrebbe soltanto chiedere chiarimenti e approfondimenti alla stessa commissione; d) è fatto salvo il potere di intervento sostitutivo del RUP soltanto allorché la commissione abbia espresso una valutazione manifestamente illogica o palesemente erronea”.