Sentenza del 22/07/2024 n. 408 – Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte Sezione/Collegio 3
Intitolazione:
Imu – Omesso accatastamento di dotazioni impiantistiche funzionali al processo produttivo (presse) – Non dovuta
Massima:
L’ accatastamento autonomo di dotazioni impiantistiche funzionali allo specifico segmento del processo produttivo, costituite da n. 2 presse di grandi dimensioni, con relativa dichiarazione e tassazione ai fini IMU, non è necessario. Le presse “non integrano il requisito dell’autonomia funzionale e reddituale” previsto dal Regolamento Catastale in quanto esse “non possono funzionare senza l’immobile all’interno del quale sono collocate, essendo strumentali ad esso ed al processo produttivo nel quale sono inserite”. Le presse sono beni strumentali dell’impresa e non incidono sul valore del fabbricato dove sono installate, ne possono essere considerate immobili autonomamente accatastabili. “Se la Società decidesse di spostarle altrove, lo stabilimento non perderebbe le caratteristiche sue proprie che contribuiscono a definirne la specifica destinazione d’uso, né subirebbe alcuno stravolgimento laddove venissero rimosse” Cass. 6085/2024.
Testo:
Nell’udienza, in modalità UAD, del 16/7/2024, per l’Appellante ed in pubblica udienza per la Resistente, che segue quella, con identiche modalità, del 12/3/2024, come da Ordinanza n. 95, a sua volta di rinvio della precedente udienza del 7/3/2023, anch’essa di rinvio di quella del 10/01/2023, come da Ordinanza n. 72/2023, vengono trattati gli appelli (R.G.A. n. 71/2022 e RGA n. 420/2021) promossi dal Comune di Ciriè (TO) contro le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, Sez. 4^, del 27/09/2021, n. 899 e della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, Sez. 1^, del 26/11/2020 n. 816, in materia di accertamenti IMU per gli anni d’imposta 2013, 2014 e 2015, relativamente al n. di RGA 71/2022 e per all’anno d’imposta 2012, relativamente al n. di RGA 420/2021. Il Comune di Ciriè contestava alla contribuente B. S.p.A. l’omesso accatastamento di dotazioni impiantistiche funzionali allo specifico segmento del processo produttivo. In particolare, per il Comune, la B. S.p.A., impresa manifatturiera fondata a Ciriè nel 1919 ed esercente attività di stampaggio a caldo di acciaio e leghe leggere, unitamente a lavorazioni meccaniche sui prodotti stampati, aveva omesso di accatastare n. 2 presse di grandi dimensioni, per le quali correva l’obbligo di loro censimento e accatastamento autonomo rispetto al fabbricato. Tali presse andavano, secondo il Comune di Ciriè, iscritte nel catasto edilizio urbano nella categoria D (“opifici”) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 504/1992 e, inoltre, dichiarate e tassate ai fini IMU. Dopo una serie di incontri in sede amministrativa con i rappresentanti della contribuente senza esito conciliativo, il Comune emetteva avvisi di accertamento per le annualità 2013, 2014 e 2015, la cui pretesa complessiva era di una maggiore IMU per complessivi € 224.283,10, oltre sanzioni amministrative di pari importo, per un totale di € 448.566,00, più interessi. Quanto all’annualità 2012, la pretesa del Comune ammontava ad euro 72.282,30, oltre sanzioni amministrative di pari importo e interessi per euro 3.370,92, per un totale di € 147.951. Contro detti accertamenti, la B. S.p.A. proponeva ricorsi in sede giurisdizionale, chiedendone l’annullamento. Si costituiva in giudizio il Comune con controdeduzioni, con cui, dopo aver confutato le motivazioni avversarie, chiedeva il rigetto dei ricorsi. Per ragioni di economia processuale, si rinvia agli atti processuali delle contendenti, per concentrare l’attenzione sul giudizio di I° grado. Ebbene, il Giudice adito, dopo aver rigettato una questione preliminare sollevata dalla ricorrente, accoglieva nel merito, i ricorsi, previamente riuniti, annullando gli accertamenti del Comune. Motivi fondanti la decisione vanno individuati nel riconoscimento che le citate presse “non integrano il requisito dell’autonomia funzionale e reddituale” previsto dal Regolamento Catastale in quanto esse (presse, n.d.r.) “non possono funzionare senza l’immobile all’interno del quale sono collocate, essendo strumentali ad esso ed al processo produttivo nel quale sono inserite”. Contro tale sentenza proponeva appello il Comune, che eccepiva :
1) l’errata individuazione della fattispecie astratta di unità immobiliare rilevante ai fini catastali e ai fini IMU. Secondo l’appellante, la componente impiantistica fissa rientra nella fattispecie normativa di unità immobiliare così come definita dagli artt. 4 e 5 del regio decreto legge 652/1939 e dall’art. 812 c.c., soggetta ad obbligo di censimento e valorizzazione in rendita come precisato dal d.l. n.44/2005. A supporto di tale asserzione, richiamava la sentenza n. 162/2008 della Corte costituzionale, circolare dell’Agenzia del Territorio n. 6/2012, dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/14 co. 244 e 245) e da giurisprudenza di Cassazione (sent. n. 12741/18) ;
2) vizio di motivazione per omessa valutazione delle circostanze di fatto e delle prove prodotte dal Comune. Errata individuazione della fattispecie concreta. In particolare, il Comune critica la sentenza laddove “afferma che le presse sono meri macchinari non rilevanti ai fini catastali e fiscali”. Infatti, per l’appellante i cespiti accertati “sono due presse con battute da 8.000 tonnellate”,” impiantate al suolo mediante opere di fondazione in calcestruzzo e funzionalmente connesse all’opificio, dotate di autonomia funzionale e reddituale”. Gli accertamenti danno conto che le presse accertate insistono in un fabbricato già accatastato e che esse costituiscono unità immobiliare imponibile secondo la normativa fiscale rilevante alla luce del loro carattere fisso, di requisiti funzionali, dimensionali e costruttivi. Diversamente da quanto statuito le presse accertate non sono “macchine utensili automatizzate”, “facilmente amovibili” e “prive di autonomia funzionale e reddituale”. Alla luce dei criteri normativi sopra esposti e di quelli di fatto qui ribaditi, “le presse integrano la fattispecie di impianti fissi destinati ad incrementare la rendita del fabbricato e il loro mancato censimento catastale determina una omessa dichiarazione e omesso versamento dell’imposta ad essi relativa”. Inoltre, il Comune dava conto del fatto che per mezzo di ortofotografie aeree si vedeva la costruzione di un nuovo capannone esclusivamente dedicato alle nuove presse, di cui aveva prodotto documenti vari allegati al fascicolo processuale, il tutto a conferma dell’errore della sentenza e della validità della propria azione accertativa ;
3) violazione degli artt. 1, 2, 5 D. Lgs 504/92 e art. 1 co. 161 L. 296/2006. La sentenza con l’annullamento dell’accertamento ha determinato la violazione degli art. 1, 2, e 5 co 3 e art. 1 co. 161 ss L. 296/06, che conferiscono al comune il potere di verificare la sussistenza dei requisiti di imponibilità di unità immobiliari e di rettificare le dichiarazioni IMU derivanti dal loro mancato accatastamento. Il combinato disposto della normativa fiscale e civilistica, ai fini IMU, prevedono che siano imponibili le unità immobiliari, tra cui gli impianti fissi, non già dalla data di loro iscrizione in catasto, ma da quando abbiano i requisiti di iscrivibilità, con ciò conferendo al Comune il potere di individuare i fabbricati, o meglio le unità immobiliari, imponibili in tutte le ipotesi in cui il difetto di iscrizione in catasto genererebbe una indebita esenzione. L’art. 5 co. 3 D. Lgs. 504/1992 obbliga il contribuente a dichiarare e versare l’IMU anche per immobili di tipo D non accatastati, con la precisazione che l’imposta si calcola in base ai libri contabili. Contestualmente attribuisce al Comune il potere di accertarne l’omissione. Pertanto, l’appellante ritiene che la normativa vigente attribuisce al Comune un potere di individuare gli immobili imponibili e di accertarli, anche laddove non siano accatastati. Nel caso in esame, infatti, il fabbricato è accatastato solo parzialmente. Chiedeva, in via preliminare, la riunione del presente appello a quello pendente innanzi a questa CTR RGA 420/2021, relativo all’accertamento IMU per l’anno d’imposta 2012 ;
in via principale, la riforma della sentenza di I^ grado e, conseguentemente, di confermare gli accertamenti IMU nn. 6..2, 6..3, 6..4 per gli anni d’imposta 2013-2015 ;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento parziale delle istanze di controparte, determinare il corretto importo dovuto ai fini imposta, sanzioni ed interessi e vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. Si costituiva in appello Parte Resistente con apposite controdeduzioni con cui replicava ai motivi di appello e, precisamente :
- a) che il Giudice non aveva errato affatto nell’individuazione “della fattispecie astratta di unità immobiliare rilevante ai fini catastali e ai fini IMU”, laddove aveva precisato che esse (le presse, n.d.r.) costituiscono “macchine utensili automatizzate”, ovverosia beni strumentali funzionali al processo produttivo e non unità “autonome” ;
- b) circa la presunta omessa valutazione delle circostanze di fatto e delle prove prodotte dal Comune, che il Comune mette in evidenza che la loro installazione ha richiesto l’effettuazione di scavi. Ebbene, per Parte Resistente “tale notazione risulta essere tecnicamente inesatta e già smentita dalla CTP”, tant’è che :
“I. le presse potrebbero essere semplicemente “posate sul pavimento” piuttosto che “imbullonate”;
tuttavia, ragioni di sicurezza e di comodità operativa dei lavoratori hanno suggerito di “ribassarle” rispetto al suolo e, quindi, di effettuare i relativi scavi ;
- gli scavi non sono stati necessari in ragione del “peso” della pressa, posto che esso consente al macchinario di operare anche a prescindere dall’installazione in uno scavo. Del resto – come il Comune ha avuto modo di verificare in occasione del procedimento in accertamento – sono regolarmente in funzione presso gli stabilimenti della Società presse analoghe a quelle oggetto di accertamento, collocate però all’altezza del suolo e non entro uno scavo ;
III. dagli stessi disegni tecnici riportati dal Comune (cfr. pag. 19-21 dell’atto di appello) si evince agevolmente che l’area sottostante alle presse è perlopiù “vuota”. Si tratta infatti di un vano finalizzato all’ispezione e alla manutenzione del macchinario, non certamente di fondazioni in senso tecnico, come quelle funzionali alla stabilità – ad esempio – di un’abitazione”. Infine, che “è la stessa parte appellante a riconoscerlo, affermando che non vi sono precedenti giurisprudenziali relativi alle presse”. Non a caso, le pronunce giurisprudenziali relative a centrali idroelettriche e termoelettriche; parchi eolici;
centrali telefoniche; discariche; piattaforme petrolifere; aree demaniali portuali; dighe e impianti a esse funzionali; scali ferroviari; stazioni per servizio di trasporto terrestre e marittimo; impianti di stoccaggio e vendita di GPL, sono “tutte fattispecie che nulla hanno a che vedere con le due presse in questione, appartenenti alla categoria delle macchine utensili” ;
- c) circa il 3° motivo d’appello sulla “violazione degli 1, 2, 5 D.Lgs. 504/92e art. 1 co. 161 L. 296/2006“, il Comune ha sostenuto l’illegittimità della Sentenza laddove avrebbe negato la sussistenza del potere comunale di verificare i requisiti di imponibilità di unità immobiliari e di rettificare le dichiarazioni IMU, ma tale doglianza è del tutto inammissibile. Infatti, come si evince dalla lettura della Sentenza, la CTP non si è minimamente pronunciata in merito ai poteri accertativi del Comune. Su ulteriori aspetti dell’appello e delle controdeduzioni, si rinvia agli atti. Chiedeva il respingimento dell’appello, la conferma della sentenza di I° grado e la vittoria delle spese di lite del grado. Nelle more dell’udienza del 10/1/2023, le Parti presentavano istanza congiunta di rinvio per valutare l’impatto della c.d. legge di bilancio per il 2023, ossia la L. n. 197/2022 art. 1, commi 153 e segg., sulle vertenze oggetto del presente giudizio d’appello. L’istanza veniva accolta con Ordinanza n. 72/2023 e l’udienza era rinviata a nuovo ruolo. Prima dell’udienza di discussione del 12/3/2024, l’appellante instava, relativamente alla procedura R.G.A. n. 420/2021, per il rinvio di essa in quanto in data 29.02.2024, la Suprema Corte di Cassazione ha discusso il ricorso presentato dal Comune di Ciriè avverso la sentenza CTR Torino n. 434/2/2020 relativa all’accertamento ICI 2011 notificato dal Comune a B s.p.a. e, pertanto, rappresentava l’opportunità di rinviare l’udienza, al fine di uniformare la decisione ai principi di diritto che verranno sanciti dalla Suprema Corte, onde sterilizzare il rischio di ulteriori eventuali ricorsi in Cassazione, laddove questa causa dovesse risultare decisa in difformità a quanto verrà statuito dalla Cass.. Per l’attuale udienza del 16/7/2024, tra gli atti del processo, viene prodotta l’Ordinanza n. 6085 della Cassazione, depositata l’8/3/2024, effettivamente a ridosso dell’udienza del 12/3/2024, per cui vi fu il rinvio a data fissa per il 16/7/2024. Per chiarezza, si precisa che l’appello in discussione riguarda gli anni d’imposta 2012-13-14 e 15, sempre per IMU e sempre tra le medesime Parti, mentre la vertenza di cui all’Ordinanza n. 6085 della Cassazione riguardava un accertamento ICI per l’anno d’imposta 2011. Con memorie, rispettivamente dell’11/6/2024, per il Comune Appellante e del 3/7/2024 per la Parte Resistente, i contendenti si focalizzavano su tale Ordinanza della Cassazione al fine di supportare le rispettive tesi nel presente grado d’appello. In particolare, l’Appellante evidenziava come la Cass. con la cit. Ordinanza abbia enunciato “principi di diritto applicabili all’anno oggetto del presente giudizio, stante la identicità della questioni trattate nei relativi giudizi”. Ed, ancora, che l’azione accertativa del Comune è stata esattamente riconosciuta dalla Cass. e cioè che gli impianti della B SpA siano, appunto, “unità immobiliari iscrivibili in catasto fabbricati”. Da qui, l’insistenza per la riforma integrale delle sentenze di I° grado impugnate. Per la Resistente, invece, la pronuncia della Cass. n. 6085/2024 laddove ” ha affermato che, ai fini della determinazione della rendita catastale, assumono in definitiva rilevanza catastale tutti gli impianti necessari al ciclo di produzione industriale… (se, n.d.r.) sia impossibile separare l’uno dall’altro senza la sostanziale alterazione del bene complesso finale” (cfr. pag. 6) “non sussiste affatto nel caso di specie, in quanto il fabbricato potrebbe continuare ad esistere senza le presse, essendone in tutto e per tutto autonomo sia funzionalmente sia redditualmente “. Ed, ancora, che “le presse non caratterizzano la destinazione delle unità immobiliari all’interno del quale sono collocate. Se la Società decidesse di spostarle altrove, lo stabilimento non perderebbe le caratteristiche sue proprie che contribuiscono a definirne la specifica destinazione d’uso, né subirebbe alcuno stravolgimento laddove venissero rimosse”. Richiamava le conclusioni delle proprie controdeduzioni avverso l’appello del Comune di Ciriè. Terminata la relazione ; sentiti i difensori delle parti costituite ; conclusa la discussione in camera di consiglio ; la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado del Piemonte, sezione 3^, decideva la causa. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, il presente Collegio d’Appello delibera la riunione dei fascicoli processuali, rubricati in RGA n. 71/2022 e in RGA 420/2021, per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva. Circa il merito della vertenza, va sottolineato che negli atti dei vari processi instaurati esiste un’importante comunicazione dell’Agenzia Entrate – Ufficio del Territorio di Torino (Area Gestione Banche Dati), che era stata interpellata, in data 20/2/2018, dal Comune di Ciriè circa la revisione della rendita catastale dell’unità immobiliare interessata dall’installazione delle cit. presse, e la risposta, alcuni mesi dopo, dell’Ente competente in materia è stato di “congruenza della rendita”. Tra i fabbricati della B. S.p.A., quello in cui sono ubicate le n. 2 grandi presse è classificato in categoria catastale D/7 e le presse furono acquistate, una nel 2004 e, l’altra nel 2007. Esse, come precisato in più atti dei vari processi, sono “macchine utensili automatizzate” e in quanto tali non costituiscono “beni” oggetto di autonomo accatastamento e, perciò non vanno dichiarate ai fini IMU. Come efficacemente puntualizzato dalla ricorrente B. nel giudizio di I° grado, le presse necessitano del fabbricato per poter funzionare (non potendo certamente operare all’aperto!), mentre il fabbricato ben potrebbe continuare ad esistere senza le presse, essendo in tutto e per tutto autonomo funzionalmente dalle presse. Di talché, l’unica unità immobiliare accatastabile è data, nel caso di specie, proprio dal fabbricato stesso e non certamente dalle presse. Su tale logico assunto hanno concordato i Giudici di I° grado sia per la vertenza sull’annualità 2012 sia per la vertenza sulle annualità del triennio 2013-15 ed altrettanto il presente Giudice d’Appello concorda con detta conclusione, coerente pure con il dettato normativo in materia di accatastamento degli immobili della categoria catastale D. Quanto alla pronuncia della Cassazione con l’Ordinanza n. 6085/2024, questo Collegio d’Appello reputa che essa non sia conferente con le vertenze in discussione in quanto rimanda a tematiche “particolari”, quali le piattaforme marine per la ricerca di gas metano oppure le c.d. pale eoliche, presenti in più punti del territorio nazionale, che nulla hanno a che vedere con “presse” o “macchinari”, come quelle della B. . Pertanto, il presente Giudice si discosta totalmente dalla recente pronuncia della Cassazione. Conseguentemente, gli appelli riuniti e promossi dal Comune di Ciriè vanno rigettati e integralmente confermate le sentenze di I^ grado qui impugnate. In deroga al principio della soccombenza, in considerazione delle alterne pronunce, come, appunto, quella tra le medesime Parti per l’anno 2011 e relativa ad ICI, si reputa di compensarle tra le Parti. P.Q.M. Rigetta gli appelli riuniti e conferma le decisioni appellate. Compensa fra le parti le spese di lite.