Tratto da: Camera Amministrativa dell’Insubria
Il TAR Milano esamina una censura con la quale si contesta che il comune aveva eseguito delle opere nella fascia di risetto stradale in difetto di un decreto di esproprio o di occupazione o di un’apposita dichiarazione di pubblica utilità. Il TAR respinge il motivo, in quanto l’area oggetto della causa (costituita da tre metri di spessore compresi tra la strada e l’adiacente caseggiato) rientra tra le fasce di rispetto stradale che sono aree di profondità definita dal D.P.R. 495/1992 o dagli strumenti urbanistici, che costeggiano la strada, e che non possono essere oggetto di edificazione sulla base di un vincolo apposto ex lege (art. 16 D.Lgs. 285/1992), assoluto, motivato dalla necessità di assicurare la sicurezza della circolazione veicolare, oltre che a garantire eventuali future esigenze di ampliamento della sede stradale, nonché lo spazio sufficiente per eseguire interventi di manutenzione della sede viaria stessa; tale vincolo ha titolo nella legge e riveste carattere non espropriativo ma conformativo della proprietà privata. Nel contempo, le attività destinate a garantire la sicurezza delle strade e la fluidità della circolazione, anche aventi ad oggetto le aree pertinenziali della sede viaria, ben potevano e dovevano essere poste in essere dal Comune in virtù dell’art. 14 D. Lgs. 285/1992. L’ente era dunque, ex lege, titolato e legittimato all’esecuzione delle opere contestate.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2125 dell’11 luglio 2024