Tratto da:Lavori Pubblici.it
La soglia di 140mila euro fissata per l’affidamento diretto di servizi e fornitire di cui all’art. 50, comma 1, lettera b) del d. lgs. 36/2023 e richiamata al comma 3 dell’art. 37 del d. lgs. 36/2023, è una soglia fissa oppure, ai fini della programmazione, l’importo da considerare è quello coincidente con la soglia di rilievo comunitario fissata dalle direttive in materia di appalti e periodicamente rideterminate?
Si tratta di un quesito posto da una stazione appaltante al Supporto Giuridico del MIT,in considerazione del fatto che, al momento di adozione del d. lgs. n. 36/2023, la soglia di rilievo comunitario per forniture e servizi era di 140mila euro e quindi perfettamente coincidente con quella del Codice dei Contratti, ma che dal 1° gennaio 2024 quella comunitaria è salita a 143mila euro.
Secondo quanto previsto dall’art. 6, par. 1 del Regolamento delegato (UE) 2023/2495 della Commissione, del 15 novembre 2023, che ha modificato la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per il 2024 e il 2025 le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione di cui all’art. 4 della stessa Direttiva, sono state così rivalutate:
- lavori e concessioni: da 5.382.000 euro a 5.538.000 euro;
- forniture e servizi: da 140mila a 143mila euro;
- forniture e servizi delle autorità centrali: da 215mila euro a 221mila euro.
Secondo il MIT, che ha risposto con il parere del 21 giugno 2024, n. 2698, l’importo di riferimento quale soglia per l’affidamento diretto nella programmazione di servizi e forniture rimane quello di 140mila euro fissato dall’art. 50, comma 1, lett. b), del nuovo Codice dei Contratti. Come dispone il comma 3 dell’art. 37 del d.Lgs. n. 36/2023, “Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b).”