Rientra, poi, in un concetto di “
trasparenza dinamica” l’
istituto dell’
interpello previsto dal d.lgs. in esame: in caso di condizioni di obiettiva incertezza sulla portata degli obblighi per le imprese o di diffusione di condotte inadempienti (cui è sottesa l’inesigibilità della condotta conforme), le associazioni nazionali di categoria potranno interpellare la PA, prospettando una soluzione motivata. La risposta all’interpello sarà un autorevole orientamento nell’attività produttiva.
I controlli sulle attività economiche saranno informati a un approccio basato sul rischio. Quest’affermazione ha molte sfaccettature. Essa, in primo luogo, significa canalizzare con priorità le energie e le risorse ispettive verso situazioni in cui il rischio di inadempimenti e di inosservanza degli obblighi sia di elevata gravità e di elevata probabilità di accadimento.
Rientra in questa prima accezione la regola della programmazione dei controlli e dei relativi accessi ispettivi con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio (più è elevato l’impatto del rischio maggiore sarà la frequenza): ciò con le eccezioni dell’immediata effettuazione dei controlli nel caso di richieste dell’autorità giudiziaria o di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, nei casi previsti dal diritto dell’unione europea, nei casi di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e in caso di attuale emergenza di situazioni di rischio.
Un secondo profilo dell’approccio basato sul rischio concerne la costruzione di un sistema indipendente di valutazione del rischio, teso alla attestazione di un livello idoneo a giustificare un minore sforzo accertativo.
Rientra in questo secondo filone l’istituzione di un sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio “basso”, che ha il suo fulcro nella futura adozione di norme tecniche da parte dell’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).
All’UNI è assegnato il compito di elaborare norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso al quale sarà associabile un report certificativo.
Pur appartenendo all’area della soft law, le norme tecniche o prassi di riferimento elaborate da UNI assumeranno una connotazione formale in quanto saranno approvate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, che detterà la disciplina del report certificativo.
Le
norme UNI saranno distinte per i seguenti settori omogenei: a) protezione ambientale; b) igiene e salute pubblica; c) sicurezza pubblica; d) tutela della fede pubblica;e) sicurezza dei lavoratori. L’
operatore economico, su base volontaria, potrà, quindi, rivolgersi a un
organismo di certificazione e chiedere di essere valutato e di ottenere il report di rischio basso.
Il fascicolo informatico di impresa, tenuto dalle camere di commercio e contenente i dati relativi alla costituzione, all’avvio ed all’esercizio delle attività dell’impresa, diventa anche un contenitore di notizie utili alla pianificazione e allo svolgimento dei controlli. In questo fascicolo tra l’altro, dovranno essere inseriti il report attestante il basso rischio e anche i periodi di esonero a seguito di un controllo accertativo di conformità. Per evitare sovrapposizioni, appesantimenti procedurali e ripetizioni le amministrazioni dovranno consultarlo prima di procedere a ispezioni.
Prevista la regola del preavviso all’impresa candidata al controllo da inviare almeno dieci giorni prima dell’accesso, corredato dall’elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva.
I controlli a sorpresa sono mantenuti, ma in posizione residuale e riservati ai casi di richieste dell’autorità giudiziaria o di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, ai casi previsti dal diritto dell’unione europea, ai casi di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e alle ipotesi di attuale emergenza di situazioni di rischio, a casi di urgenza e altri casi ricorrono altre esigenze.
Rientra nel galateo ispettivo anche il dovere per le PA di minimizzare le richieste documentali secondo il criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato.