Tratto da: ANAC
A seguito di quesito posto ad ANAC in ordine alla compatibilità tra gli incarichi di RPCT e DEC (prot. n. xxx del 22 maggio 2024) , il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 24 giugno 2024, ha rappresentato quanto segue.
I consorzi di comuni sono annoverati tra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e, pertanto, sono tenuti all’assolvimento degli obblighi contenuti nella l. n. 190/2012, tra cui la nomina del RPCT.
Con particolare riguardo alla compatibilità tra quest’ultimo incarico e quello di direttore dell’esecuzione dei contratti affidati dal consorzio medesimo, giova rilevare che, come già ampiamente indicato nel PNA 2022, va evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati ad uffici che svolgano attività di carattere gestionale come anche ad un soggetto che svolga le funzioni di responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni (RUP), sostituito nel nuovo Codice dei contratti pubblici dal responsabile unico di progetto.
Ciò al fine di garantire che non si creino situazioni di incompatibilità tra lo svolgimento delle funzioni di prevenzione della corruzione e le attività svolte in un settore particolarmente esposto al rischio corruttivo, come quello che attiene la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture.
Il medesimo principio induce ad escludere la conferibilità degli incarichi di RPCT e direttore dell’esecuzione (DEC) al medesimo soggetto. Ciò in quanto anche il DEC, come il RUP, è preposto ad attività ad elevato rischio corruttivo, connesse alla fase esecutiva degli affidamenti.
Pertanto,ANAC ritiene che le funzioni di RPCT siano astrattamente incompatibili con quelle di DEC, tenuto conto che la concentrazione delle funzioni di “controllore” e “controllato” potrebbe determinare un
potenziale conflitto di interessi.
Tuttavia, qualora l’amministrazione non disponga delle risorse necessarie per assicurare un’adeguata differenziazione dei ruoli, dovranno essere adottate misure di prevenzione idonee a garantire l’imparzialità dei controlli, quali, in via esemplificativa, la partecipazione alle operazioni di verifica da parte di altro personale, la rendicontazione all’organo d’indirizzo supportata da elementi oggettivi, l’astensione e la conseguente devoluzione delle attività di monitoraggio ad altro soggetto in conformità alle indicazioni contenute nei PNA 2019 e 2022.