Tratto da: leautonomie.it

     Un’incompatibilità tra i componenti della commissione valutativa e il candidato vincitore è ravvisabile non già in ogni forma di rapporto professionale o di collaborazione scientifica, ma soltanto in quei casi in cui tra i soggetti sussista un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tale cointeressenza, che non si ritiene sussistente nel caso concreto.

continua a leggere

Torna in alto