Tratto da: leautonomie.it

1. Premessa. 

   La recente sentenza del Tribunale Amministrativo regionale della Calabria, Sez. II, dell’11 giugno 2024, n. 927  afferma che è legittima la clausola di un concorso pubblico indetto dalla Regione (nella specie, si trattava di un concorso pubblico, per esami, riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1, comma 1, della Legge 68/1999, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di categoria D, posizione economica D1, del CCNL Funzioni Locati, profilo professionale “Istruttore Direttivo Amministrativo-Finanziario), secondo cui, a seguito della fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, è ammesso alla prova scritta “un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso”, ossia, nella specie, quaranta, essendo quattro i posti messi a bando.

Secondo il Tar, “la scelta amministrativa di prevedere la convocazione di un’aliquota limitata di candidati non contrasta con alcuna disposizione vigente per i concorsi delle amministrazioni pubbliche” e “la previsione di uno sbarramento tra le varie prove in cui si articola una procedura concorso può costituire, ove ragionevolmente posta, uno strumento che la P.A. può adoperare per consentire l’ordinato svolgimento delle procedure concorsuali, altrimenti compromesse dall’esorbitante numero dei partecipanti che potrebbero prendervi parte o aver ottenuto l’idoneità per poter, in astratto, svolgere la prova successiva” (Consiglio di  Stato, Sez. II, 25 luglio 2022, n. 6535; Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2614).

     La predetta problematica riguarda la sussistenza o meno, in capo alla pubblica amministrazione, di ampia discrezionalità nella individuazione dei titoli di accesso ad un concorso pubblico per l’assunzione alle dipendenze dell’Amministrazione.

      In generale, in tema di concorsi pubblici, si ritiene che le amministrazioni sono titolari di ampia discrezionalità in ordine all’individuazione sia dei titoli di accesso ad un concorso pubblico, sia dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati e che l’esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrio (TAR Sicilia-Palermo, Sez. I, sentenza 3 dicembre 2021, n. 3348; TAR Lazio-Roma, Sez. II, sentenza 7 novembre 2019, n. 12786).

2. La sentenza del Tribunale Amministrativo regionale della Calabria, Sez. II, dell’11 giugno 2024, n. 927.

    Il ricorrente ha presentato la domanda di partecipazione al “Concorso pubblico, per esami, riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1, comma 1, della Legge 68/1999, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di-OMISSIS-di categoria D, posizione economica D1, del CCNL Funzioni Locati, profilo professionale “Istruttore Direttivo Amministrativo-Finanziario””, approvato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane della Regione Calabria.

     Il medesimo ricorrente ha espletato la prova scritta, superandola e con PEC  la medesima Direzione Reclutamento di Formez P.A. ha comunicato al citato ricorrente il superamento della prova scritta e ha richiesto la trasmissione dei titoli di studio (ai sensi dell’art. 7 del Bando di Concorso) e dei titoli di servizio (ai sensi dell’art. 9 del Bando di Concorso). Il ricorrente ha riscontrato la richiesta con due distinte PEC.

    Con successiva Determinazione è stata approvata la “graduatoria finale di merito”, nella quale non è stato incluso il suindicato ricorrente, che, quindi, in data successiva ha presentato istanza di accesso agli atti della documentazione concorsuale, con contestuale istanza di annullamento in autotutela della graduatoria approvata.

    Con il successivo ricorso, il citato ricorrente ha adito il TAR Calabria per ottenere l’annullamento dei suindicati atti.

    Il ricorrente ha lamentato di esser stato illegittimamente pretermesso dalla graduatoria definitiva, senza ricevere alcun atto e/o provvedimento di esclusione, pur avendo superato la prova scritta ed avendo trasmesso i titoli di studio ed i titoli di servizio richiesti per la relativa valutazione.

   In prossimità della camera di consiglio del 17 gennaio 2024, con nota depositata, in data 13 gennaio 2023, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare, chiedendo, tuttavia, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., di ordinare l’ostensione ed il rilascio di copia di tutti gli atti richiesti con istanza di accesso,

     Secondo il ricorrente, l’illegittimità dell’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale sarebbe la conseguenza dell’illegittimità del Bando di Concorso e, in particolare, degli artt. 3, 7 e 8, i quali violerebbero l’art. 10, D.L. n. 44/2021, che limiterebbe la possibilità di derogare al D.P.R. n. 487/1994 e introdurre una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, ai fini dell’ammissione a successive fasi concorsuali, ai soli concorsi volti a ricoprire profili qualificati ad alta specializzazione tecnica, mentre, nel caso di specie, si tratta di un concorso per la copertura di posti di categoria D, riservata ai soggetti disabili di cui all’art. 1, comma 1, legge n. 68/1999.

      In altri termini, il profilo da ricoprire (istruttore direttivo amministrativo-finanziario di categoria D) non sarebbe di alta specializzazione tecnica, essendo richiesto per la partecipazione al concorso soltanto al diploma di laurea (cd. laurea “breve”). Ne conseguirebbe l’illegittimità del Bando nella parte in cui ha introdotto una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali, “per una procedura volta a ricoprire un posto non rientrante, nemmeno latamente, nella definizione di alta specializzazione tecnica, che peraltro è assente nel bando medesimo”.

   Il medesimo Tar Calabria ha riconosciuto infondati sia il ricorso e sia i motivi aggiunti

     Ai sensi dell’art. 3 del Bando, il concorso si è articolato in tre fasi:

 a) una prima fase di valutazione dei titoli posseduti dai candidati; 

 b) una prova selettiva scritta; 

 c) e, infine, nei confronti dei candidati che hanno superato la prova scritta, la valutazione dei titoli di servizio e dell’esperienza professionale.

      Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente (nel ricorso introduttivo), dall’esame della documentazione relativa alla procedura concorsuale in esame, risulta evidente che il medesimo ricorrente non è stato “escluso” dal concorso, ma non ha superato la prova selettiva per titoli, a seguito della rideterminazione del punteggio inizialmente attribuitogli, per il mancato possesso del diploma di specializzazione inizialmente dichiarato.

       Sotto questo profilo non merita accoglimento la censura di parte del ricorrente (secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti), secondo la quale, per la selezione per titoli sarebbero stati introdotti ulteriori requisiti di ammissione, non previsti dall’art. 2 della medesima lex specialis.

      In realtà, nel caso di specie, non c’è stata alcuna esclusione, ai sensi dell’art. 5 del Bando, per mancanza dei requisiti di accesso, ma soltanto il mancato superamento della prima delle fasi in cui è stato articolato il concorso. Né rileva che tale accertamento sia avvenuto dopo lo svolgimento e superamento della prova scritta, poiché il ritardo è imputabile esclusivamente all’erronea dichiarazione fatta dal ricorrente nella domanda di partecipazione.

     Nel caso di specie, non risulta alcuna incoerenza della procedura concorsuale espletata rispetto alle posizioni messe a Bando e al richiesto livello di qualificazione professionale.

      Come emerge dalla declaratoria del profilo professionale contenuta all’art. 1 del Bando, il profilo di “Istruttore Direttivo Amministrativo – Finanziario” implica, infatti, “elevate conoscenze pluri-specialistiche, la cui base teorica è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea ed un grado di esperienza pluriennale, con necessità di frequente aggiornamento”, attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati, predisposizione di atti anche complessi, responsabilità e nella direzione dell’unità organica di settore, anche a rilevanza esterna, nonché responsabilità circa i “risultati relativi ad importanti e diversi produttivi/amministrativi che comportano anche la preventiva risoluzione di problematiche complesse nel coordinamento del settore assegnatogli”.

       Al riguardo, inoltre, è noto che, in via generale, le amministrazioni sono titolari di ampia discrezionalità in ordine all’individuazione sia dei titoli di accesso ad un concorso pubblico, sia dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati e che l’esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrio.

       Nel caso di specie, come detto, non è riscontrabile alcun vizio macroscopico, né con riferimento alla capacità ed alla preparazione richieste per i posti da ricoprire, né con riferimento alle esigenze organizzative che postulano, in omaggio al principio costituzionale del buon andamento, una gestione efficiente delle procedure concorsuali.

         Da ultimo, è altrettanto infondata la censura relativa alla non conoscibilità del criterio impiegato per determinare il numero dei candidati ammessi alla prova scritta.

          L’articolo 3 del Bando di Concorso prevede che, a seguito della fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, siano ammessi alla prova scritta “un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso”, ossia quaranta, esse quattro i posti messi a Bando.

         In proposito, il Consiglio di Stato ha evidenziato, più volte, che “la scelta amministrativa di prevedere la convocazione di un’aliquota limitata di candidati non contrasta con alcuna disposizione vigente per i concorsi delle amministrazioni pubbliche” (Consiglio di Stato, sez. II, 25 luglio 2022, n. 6535) e che “la previsione di uno sbarramento tra le varie prove in cui si articola una procedura concorso può costituire, ove ragionevolmente posta, uno strumento che la P.A. può adoperare per consentire l’ordinato svolgimento delle procedure concorsuali, altrimenti compromesse dall’esorbitante numero dei partecipanti che potrebbero prendervi parte o aver ottenuto l’idoneità per poter, in astratto, svolgere la prova successiva” (Consiglio di Stato, sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2614).

    Pertanto, la scelta dell’amministrazione di limitare l’accesso alla successiva prova scritta sfugge alla critica mossa dal medesimo ricorrente.

    Dunque, la medesima   sentenza n.  927/2024  del Tar Calabria  ribadisce la legittimità della clausola di un concorso pubblico indetto dalla Regione (nella specie, si trattava di un concorso pubblico, per esami, riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1, comma 1, della Legge 68/1999, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di categoria D, posizione economica D1, del CCNL Funzioni Locati, profilo professionale “Istruttore Direttivo Amministrativo-Finanziario”), secondo cui, a seguito della fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, è ammesso alla prova scritta “un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso”, ossia, nella specie, quaranta, essendo quattro i posti messi a bando; “la scelta amministrativa di prevedere la convocazione di un’aliquota limitata di candidati non contrasta con alcuna disposizione vigente per i concorsi delle amministrazioni pubbliche” e che “la previsione di uno sbarramento tra le varie prove in cui si articola una procedura concorso può costituire, ove ragionevolmente posta, uno strumento che la P.A. può adoperare per consentire l’ordinato svolgimento delle procedure concorsuali, altrimenti compromesse dall’esorbitante numero dei partecipanti che potrebbero prendervi parte o aver ottenuto l’idoneità per poter, in astratto, svolgere la prova successiva.

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