Tratto da: leautonomie.it

Entro il 31 luglio, in occasione della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e della variazione di assestamento generale, occorre procedere ad un doppio esame del fondo crediti di dubbia esigibilità (fcde).

In primo luogo, deve essere verificata la congruità della quota accantonata nel risultato di amministrazione, da ultimo verificata in sede di rendiconto 2023. Lo prevede l’art. 193, comma 2, lett. c) del Tuel, imponendo di adeguare l’accantonamento in caso di gravi squilibri riguardanti la “gestione dei residui”.

L’adeguamento avviene vincolando o svincolando quote dell’avanzo:

1) occorre vincolare una quota ulteriore se la cancellazione di residui attivi supera l’importo accantonato a titolo di fcde;

2) è possibile svicolare se, al contrario, la riscossione di residui attivi considerati di dubbia e difficile esazione ha fatto venire meno la necessità dell’accantonamento.

La deliberazione è allegata al rendiconto.

In secondo luogo, occorre verificare se risulta congruo l’accantonamento effettuato in sede di bilancio di previsione.

In base al principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria (si veda, in particolare, l’esempio n. 5 riportato nell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011), per tale verifica non è prevista una periodicità minima, ma essa deve essere effettuata almeno una volta in sede di assestamento.

A tal fine, occorre riprendere i calcoli effettuati ai fini del bilancio di previsione, mantenendo lo stesso livello di analisi (tipologia oppure singolo capitolo, a seconda della scelta a suo tempo operata).

Per adeguare il fcde, si deve confrontare la percentuale relativa all’incidenza degli incassi utilizzata per il calcolo a preventivo (ossia quella “storica”, calcolata come media degli ultimi 5 anni), con l’incidenza degli incassi in conto competenza rispetto agli accertamenti e con l’incidenza degli incassi in conto competenza rispetto agli stanziamenti rilevate alla data della verifica.

Se la minore delle due percentuali rilevate (l’incidenza degli incassi in conto competenza rispetto agli accertamenti e l’incidenza degli incassi in conto competenza rispetto agli stanziamenti) è inferiore all’incidenza degli incassi “storica” utilizzata per il calcolo a preventivo, è necessario adeguare il fcde, applicando la percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio (ossia il complemento a 100 della percentuale degli incassi “storica”) al maggiore tra lo stanziamento e l’accertamento rilevato alla data in cui si procede alla verifica.

Se invece la minore delle due percentuali rilevate (l’incidenza degli incassi in conto competenza rispetto agli accertamenti e l’incidenza degli incassi in conto competenza rispetto agli stanziamenti) è superiore all’incidenza degli incassi “storica” utilizzata per il calcolo a preventivo, è possibile ridurre la percentuale da utilizzare per il calcolo del fcde.

A tal fine, si fa riferimento alla minore tra le due percentuali rilevate (l’incidenza degli incassi in conto competenza rispetto agli accertamenti e l’incidenza degli incassi in conto competenza rispetto agli stanziamenti) e si calcola il complemento a 100. Tale percentuale, applicata all’importo maggiore tra lo stanziamento e l’accertamento rilevato alla data in cui si procede all’adeguamento, determina l’importo congruo del fcde.

Al riguardo, anche se espressamente previsto dal principio contabile, è consigliabile anche aggiornare il quinquennio di riferimento “recuperando” l’ultimo esercizio chiuso.

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