Tratto da: eius.it

In tema di edilizia e urbanistica: 1) il rilascio del certificato di agibilità non ha l’effetto di escludere la natura abusiva dell’immobile realizzato in assenza del, o in difformità dal, permesso di costruire; 2) la “tolleranza costruttiva” di cui all’art. 34-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)»], attiene all’esecuzione delle unità immobiliari assentite, e non già a superfetazioni o, comunque sia, a manufatti non presenti nel progetto autorizzato, né può essere in alcun modo riferita al cambio di destinazione d’uso.

Consiglio di Stato, sezione IV, 22 aprile 2024, n. 3610

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